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I benefici economici. L’indennizzo legge 210/92. L’assegno

I benefici economici. L’indennizzo legge 210/92. L’assegno

(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).

I benefici economici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:

    • a. Indennizzo vitalizio costituito da un assegno bimestrale erogato, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare, è costituito da una quota variabile secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art. 2, comma 1 e 2, L. 210/92) e da una quota fissa.

 

    • b. Revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l’indennizzo (articolo 6, L. 210/92) con conseguente aumento dell’indennizzo stesso.

 

    • c. Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50 per cento di quello previsto al precedente «punto a» per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentano domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92).
      Con decreto del sottosegretario di Stato del Ministero della sanità  del 10 giugno 1997, viene disposto che all’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore vada aggiunto il 50 per cento dell’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.

 

    • d. Importo aggiuntivo «una tantum» nella misura del 30 per cento, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale importo viene corrisposto previa specifica domanda alle persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L. 210/92).

 

    • e Quota «ereditaria», agli eredi, delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima della erogazione dell’indennizzo.

 

  • f. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di L. 150 milioni (articolo 2 comma 3, L. 210/92) ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.

I benefici di cui al presente punto spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia.

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