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Il Procedimento di indennizzo legge 210/92, dall’istruttoria all’erogazione e all’eventuale rigetto

IL PROCEDIMENTO DI INDENIZZO LEGGE 210/92, DALL’ISTRUTTORIA ALL’EROGAZIONE E ALL’EVENTUALE RIGETTO

(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).

Le Aziende USL territorialmente competenti provvedono alla gestione dell’intero processo di indennizzo nei termini previsti dal quadro normativo vigente, e sulla base delle indicazioni contenute nei regolamenti deliberati dalle regioni.
Viene considerata ASL di competenza quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato e, in caso di morte, l’ASL del distretto dell’ultima residenza del deceduto.
Per le persone che non hanno la residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria dell’ultima residenza del danneggiato.
Il processo di indennizzo si articola in quattro fasi:
A. istruttoria della domanda
B. giudizio medico-legale
C. notifica giudizio medico-legale
D. erogazione indennizzo.
In base alle nomine fatte da direttori sanitari e amministrativi delle Az. USL dei referenti in materia, viene individuato il servizio di medicina legale come responsabile della registrazione, archiviazione e custodia del fascicolo.
In ogni caso, l’ASL è responsabile della correttezza dello svolgimento dell’intero processo di indennizzo.
Nell’attuazione del processo le ASL adottano le opportune modalità organizzative e gestionali per garantire il diritto alla riservatezza.
Le pratiche sono registrate e numerate progressivamente a partire dal momento in cui sono complete dei documenti previsti e, pertanto, nello svolgimento delle fasi del procedimento ritiene conto dell’ordine cronologico in base al «numero progressivo di posizione».

A. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE.
La ASL, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede all’istruttoria delle domande e trasmette copia del fascicolo alla C.M.O. per l’acquisizione del giudizio medico-legale.
Una volta acquisito il giudizio, entro 30 giorni ne dà comunicazione con raccomandata AR all’interessato e provvede nel contempo alla sospensione del procedimento.
Nel fascicolo, al termine del processo di indennizzo, devono essere presenti i seguenti documenti:
a. Scheda dei dati della procedura di indennizzo L. 210/92, riepilogativa di tutte le informazioni raccolte durante l’intero iter della procedura.
b. Elenco dei documenti presenti nel fascicolo, indicante tutti i documenti presenti nel fascicolo in ordine di acquisizione.
c. Domanda di indennizzo riportante data, firma, protocollo di arrivo.
d. Documenti amministrativi.
e. Documenti sanitari. Essi devono documentare l’evento dannoso (vaccinazione o trasfusione), la menomazione psico-fisica permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente.
f. Verbale della C.M.O.
g. Lettera di notifica del giudizio medico-legale.
h. Scheda calcolo indennizzo nel caso di riconoscimento dell’indennizzo.
i. Atto di pagamento nel caso di riconoscimento dell’indennizzo.
j. Lettera di comunicazione dell’eventuale erogazione dell’indennizzo.
I documenti amministrativi e sanitari sono numerati con il numero d’ordine di acquisizione (e il numero di posizione progressivo della pratica) ed elencati nella scheda (Elenco documenti presenti nel fascicolo).

B. GIUDIZIO MEDICO-LEGALE.
A seguito all’istruttoria espletata dalla ASL e sulla base di dati oggettivi e documentati, la Commissione Medica Ospedaliera redige un verbale modello ML/V, con indicando:
a. La composizione della commissione.
b. Gli accertamenti eseguiti.
c. Il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate con indicata la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente (manifestazione evento dannoso).
d. Il giudizio sanitario sul nesso causa-effetto.
e. Il giudizio di tempestività di presentazione della domanda.
f. Il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

C. NOTIFICA GIUDIZIO MEDICO-LEGALE/RICORSO.
La ASL, entro 20 giorni dall’acquisizione del verbale della CMO, provvede alla notifica del giudizio all’interessato o agli aventi diritto.
Il giudizio può essere notificato a mezzo raccomandata AR oppure con raccomandata a mano al fine di valutare la tempestività del ricorso eventualmente da presentarsi dall’avente diritto (entro 30 giorni).
La notifica viene effettuata nel domicilio eletto dall’istante: oltre al proprio quello, eventuale, di un patronato o studio legale.

Ricorso.
In caso di giudizio sfavorevole o parzialmente sfavorevole all’indennizzo, l’interessato può presentare ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso, al Ministro della salute (Dipartimento professioni sanitarie, Ufficio VIII, Piazzale dell’Industria 20 – 00144 ROMA)
Il ricorso va inoltrato per il tramite dell’ASL di appartenenza.
Entro 90 giorni dalla presentazione, il Ministero della salute decide sul ricorso e notifica con decreto, entro 30 giorni, al ricorrente e alla ASL di competenza, la propria decisione medico-legale.
In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il ricorrente può esperire l’azione giudiziaria entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di detta comunicazione, dalla scadenza del termine previsto (120 giorni dalla data di presentazione del ricorso).
In caso di accoglimento del ricorso amministrativo o giurisdizionale la ASL. provvede a richiedere all’interessato tutta la documentazione necessaria per la liquidazione e, una volta ottenuta, provvede all’erogazione dell’indennizzo.

D. EROGAZIONE INDENNIZZO.
La ASL entro 60 giorni dalla notifica del giudizio medico-legale all’interessato, in assenza di ricorso, una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, procede alla liquidazione dell’indennizzo.

Quantificazione dell’indennizzo.
L’indennizzo vitalizio è composto da due elementi:
“¢ da un importo determinato in base alla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, così come modificata dall’articolo 8 della L. 2 maggio 1984, n. 111, percepibile anche in resenza di altro reddito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;
“¢ dall’importo di L 11.950.590, corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 e successive modifiche, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Per la quantificazione dell’importo di indennizzo si fa riferimento alle tabelle fissate annualmente dal Ministero della salute indicanti la rivalutazione in base al tasso di inflazione programmato (attualmente solo sull’importo base).
Decorrenza pagamento indennizzo.
L’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene erogato dalla ASL competente entro 60 giorni ( previa acquisizione della documentazione necessaria per la liquidazione) dalla notifica del giudizio medico-legale all’interessato o entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito del ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Modalità di erogazione.
Il rateo arretrato e l’una tantum vengono erogati in un’unica soluzione mentre il vitalizio con rate bimestrali posticipate.
Ciascuna ASL provvede ad accertare con cadenza trimestrale, presso gli uffici comunali competenti, l’esistenza in vita delle persone nei ruoli di indennizzo vitalizio ex L. 210/92.

Telefono(+39) 077 341 80 25​
IndirizzoViale XVIII Dicembre 57, Latina
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