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Presentazione della domanda legge 210/92. I termini

Presentazione della domanda legge 210/92. I termini

(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).

La domanda deve essere:
a. firmata dal richiedente. In caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal tutore;
b. protocollata, indicando in modo chiaro e leggibile la data di presentazione;
c. corredata dei documenti previsti.

Caso generale.
La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente entro i termini previsti dalla L. 210/92 (art. 3), dal momento in cui la persona danneggiata, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della L. 210/92, è venuta a conoscenza del danno e precisamente:
“¢ entro 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite
“¢ post-trasfusionale;
“¢ entro 10 anni, nei casi di infezioni HIV;
“¢ per le persone che hanno subito le menomazioni prima dell’entrata in vigore della legge i termini decorrono dal 21 marzo 1992;
“¢ inoltre, per persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il tempo previsto è di 4 anni, dalla data del 20 ottobre 1999 (entrata in vigore della L. 362/99).
Qualora la domanda, al momento della presentazione, sia carente di alcuno dei documenti previsti, l’interessato dovrà essere invitato a produrre i documenti entro 30 giorni, con l’avvertimento che:
“¢ alla pratica non viene assegnato il «numero di posizione» e rimane provvisoriamente archiviata in «attesa di completamento»;
“¢ il termine di 30 giorni, per giustificati motivi, potrà essere rinnovato per ulteriori 30 giorni;
“¢ in mancanza di riscontro nei termini previsti, la pratica verrà definitivamente archiviata. Questo caso non preclude la possibilità di ripresentazione di nuova domanda.

Decesso: eredità/una tantum.
“¢ In caso di decesso della persona danneggiata durante la fase istruttoria, la pratica proseguirà il suo iter e se viene riconosciuto il diritto all’indennizzo, questo dovrà essere liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.
“¢ Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che succedono nel diritto all’indennizzo (art.2, com.3 L. 210/92) possono presentare domanda di liquidazione di «una tantum di L.150 milioni» o di «assegno reversibile per 15 anni» alla Azienda USL di competenza, allegando tutta la documentazione richiesta per la determinazione del nesso di causalità tra la trasfusione/vaccinazione, la patologia e la morte.
“¢ La domanda di liquidazione di una tantum o di assegno reversibile può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.

Aggravamento/doppia patologia.
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni per cui percepisca già  l’indennizzo, l’interessato può presentare domanda di revisione del giudizio alla ASL di competenza, entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’evento. Per il giudizio sull’aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.
La domanda può essere presentata anche dalle persone la cui patologia, considerata dalla C.M.O. di gravità non sufficiente a raggiungere la valutazione tabellare (giudizio di «non ascrivibilità della patologia»), successivamente si aggrava.
In questo caso, se il giudizio della C.M.O. è favorevole, l’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di revisione.
Le persone che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati hanno contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), possono presentare domanda di integrazione dell’indennizzo per doppia patologia.

Importo aggiuntivo «una tantum del 30 per cento» per danni da vaccinazione. Le persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l’ottenimento di un importo aggiuntivo «una tantum» corrispondente al 30 per cento, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

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