RISARCIMENTO DA TRASFUSIONE COATTA
Durante un intervento in elezione (programmato) si instaura fra paziente e medico un contratto che può essere caratterizzato dal presupposto/condizione essenziale di “non trasfusione”, come parte integrante, insuperabile ed imprescindibile dell’accordo…
Alla responsabilità contrattuale (dei medici e della struttura sanitaria) si aggiunge quella extracontrattuale per violazione del principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. nonchè per il fatto degli ausiliari …
Non può soccorrere lo stato di necessità poiché non risultano infatti applicabili gli art. 2045 c.c. e 54 c.p. in quanto norme secondarie, non idonee sotto il profilo della gerarchia delle Fonti, a derogare quanto disposto primariamente dalla Costituzione all’art. 32, comma 2, che fa divieto invalicabile di sottoporre alcuno a determinati trattamenti…
Non si ravvisano nel nostro Ordinamento norme che permettono (o che impongono) ad un medico di praticare un trattamento sanitario contro la volontà del paziente.
Se ciò avviene, al di fuori dei casi previsti, dall’art. 32, comma 2, Cost., la responsabilità dei convenuti è in res ipsa loquitur!…
Deve essere stigmatizzato il tentativo di spostare la vicenda del paziente (Testimone di Geova o di altro credo religioso) su quello che viene definito un “conflitto fra diritto di libertà religiosa e il diritto alla vita” con l’evidente intento di stimolare una reazione emotiva su un credo religioso “socialmente inaccettabile”. …
Si deve precisare “”¦il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita”¦
In via generale si può affermare che l’azione promossa contro i medici che hanno praticato coattivamente trasfusioni di sangue ha ad oggetto il risarcimento dei danni inerenti e conseguenti a diversi profili di responsabilità professionale…
É errato l’assunto giuridico secondo cui nel nostro Ordinamento esisterebbero norme che permettono ad un medico di praticare un trattamento sanitario contro la volontà del paziente…
Sullo stato di necessità ex art. 54 c.p. e sul “dovere di intervento”. Sul consenso ““ dissenso informato e sul diritto di scelta terapeutica. L’invocato stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. ha una valenza esclusivamente vicaria e legittimato solo in assenza di un consenso…
Nel caso di Testimoni di Geova, occorre stigmatizzare il tentativo dei medici di spostare l’intera vicenda su quello che viene definito un “conflitto fra diritto di libertà religiosa e diritto alla vita” con l’evidente intento di stimolare una reazione emotiva su un credo religioso “socialmente inaccettabile”…
Non può non essere stigmatizzato il richiamo ad intervento del Pubblico Ministero, generalmente contattato dai medici e si limita ad una “autorizzazione” telefonica in forza di un improprio richiamo dello stato di necessità …
Riportiamo integralmente la Sentenza N° 2533/11 – Tribunale di Torino