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L’accertamento del nesso causale secondo le Sezioni Unite

L’accertamento del nesso causale secondo le Sezioni Unite

In tema di configurabilità del nesso causale in sede civile, le Sezioni Unite hanno accolto la regola probatoria del “più probabile che non”, precedentemente adottata dalla Cassazione 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'”oltre il ragionevole dubbio” espresso dalla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 576).

Infatti, “”¦in tema di responsabilità civile aquiliana – nella quale vige, alla stregua delle regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p., il principio dell’equivalenza delle cause temperato da quello della causalità adeguata – il nesso di causalità consiste anche nella regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”; ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della sanità  (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento”¦” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 576. Cfr. anche SS.UU. n. 584/2008; n. 581/2008; 582/2008. Cfr. anche le sentenze posteriori alle SS.UU. del 2008 (Cass. civ. Sez. I Sent., 25/02/2009, n. 4587; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/01/2009, n. 975; Cass. civ. Sez. III Sent., 10/10/2008, n. 25028; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/09/2008, n. 23897; Cass. civ. Sez. III Sent., 13/06/2008, n. 15986) e quelle precedenti (Cass. civ. Sez. III Sent., 16/10/2007, n. 21619; Cass. civ. Sez. III Sent., 13/03/2007, n. 5839; Cass. civ. Sez. III, 19/12/2006, n. 27168; Cass. civ. Sez. III, 10/03/2006, n. 5254; Cass. civ. Sez. III, 18/04/2005, n. 7997).
In tal senso la valutazione del nesso causale nell’omissione non può essere di ordine strettamente materiale, ma presuppone che il danno ad essa riferibile si sia concretizzato nel rischio che quella norma esistente e violata tendeva a prevenire; pertanto il giudice del merito viene chiamato ad accertare se quell’evento dannoso non si sarebbe verificato qualora l’agente si fosse adoperato in quella condotta (doverosa in forza della norma disattesa) ma ad esclusione di fattori alternativi ( Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 581).

Al compendio le SS.UU. (n. 581/2008) hanno ritenuto che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, mentre ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale (in sede penale ed in sede civile) è la regola probatoria. Così in ambiente penalistico vale il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” mentre in quello civile quello della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”. Invero, la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica. Con riferimento all’azione giudiziaria per contagio da emotrasfusione ed emoderivati infetti, si è ritenuta la responsabilità del Ministero della Salute per l’omessa sorveglianza sulla pratica di utilizzazione del sangue e dei suoi derivati a prescindere dall’epoca di scoperta dei singoli test diagnostici, dovendo farsi riferimento alla data di conoscenza del virus dell’epatite B sul presupposto dell’unicità dell’evento dannoso: lesione del fegato). Avv. Rosita Mezzini

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