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risarcimento da sangue infetto

Assistenza giudiziaria per ottenere il risarcimento in caso di prescrizione, trasfusioni di sangue infetto anni ’60 – anni ’90, smarrimento delle cartelle cliniche e schede trasfusionali, cumulo con l’indennizzo, sentenze di rigetto passate in giudicato, negativizzazione virale, danni ai familiari, danno psichico.

Non v’è persona sensata che, prima di sottoporsi a cure mediche, non si informi sui trattamenti sanitari che gli verranno praticati, sui loro benefici e, non ultimi, sugli eventuali rischi e controindicazioni. Tra queste terapie, la trasfusione di sangue (o di emocomponenti o di emoderivati) è considerata uno dei principali presidi terapeutici…    link

Già nei primi anni del ventesimo secolo la scienza riuscì a penetrare nella complessa struttura del sangue umano individuando la diversa impronta genetica che caratterizza i gruppi sanguigni. Il dato differenziale non era e non è di poco conto e fa la differenza della risuscita della pratica trasfusionale.

La compatibilità del gruppo sanguigno del donatore con quello del ricevente era ed è il requisito minimo per scongiurare una letale reazione emolitica capace di annientare una grande quantità di globuli rossi che, inevitabilmente, produce la morte.

Ancora oggi, molti pazienti muoiono per la trasfusione di un gruppo sanguigno errato anziché di quello compatibile. Nonostante i controlli e le cicliche prove di compatibilità, sussistono rischi ulteriori che vanno oltre il mero errore materiale nella somministrazione di una sacca di sangue (es. del gruppo A anziché di gruppo B). Alcune reazioni emolitiche letali, denunciano infatti che la tipizzazione del sangue non è l’unico criterio per stabilire la compatibilità.
Il sangue trasfuso da una persona ad un’altra agisce infatti sul sistema immunitario stimolando diverse reazioni di difesa dell’organismo (in un documento del Congresso del National Institutes of Health del 1988, venne affermato che “…circa una trasfusione su 100 è accompagnata da febbre, brividi e orticaria…circa una trasfusione di eritrociti su 6.000 da luogo a una reazione emolitica. Questa è una grave reazione immunitaria che può verificarsi in modo acuto o qualche giorno dopo la trasfusione; può provocare insufficienza renale acuta, shock, coagulazione intravascolare disseminata e anche la morte…”). Un ruolo determinante in questo sistema di protezione è quello degli antigeni: sostanze che, introdotte nell’organismo, provocano la formazione di anticorpi. Relativamente al sangue umano, già nel trentennio compreso fra gli anni sessanta e novanta del ventesimo secolo “…sono stati individuati e caratterizzati almeno altri quattrocento antigeni dei gruppi sanguigni. Non c’è dubbio che il numero continuerà a salire perché la membrana degli eritrociti è enormemente complessa…” (Douglas H. Posey, “Emotrasfusioni: usi, abusi e pericoli”, Journal of the National Medical Association, luglio 1989).

Da questa complessità del sangue, può derivare il rigetto del liquido ematico trasfuso. Infatti come tessuto connettivo oggetto di trapianto, il sangue, al pari di altri tessuti o organi trapiantati, viene avvertito, dal sistema immunitario del paziente ricevente, come un corpo estraneo. Cosicché, anche il sangue validato dalle prove crociate di compatibilità e di tipizzazione del gruppo sanguigno può compromettere gravemente il sistema immunitario del paziente trasfuso (E’ scientificamente noto che centinaia di relazioni scientifiche “hanno stabilito un nesso fra trasfusioni di sangue e risposte immunitarie”. — Medical World News, 11 dicembre 1989).

Ne consegue che alla riduzione funzionale del sistema immunitario corrisponde un’inevitabile aumento delle probabilità di contrarre malattie. (Una ricerca condotta nei Paesi Bassi e pubblicata nella rivista Cancer del 15 febbraio 1987 affermava che “…nei pazienti affetti da cancro del colon è stato riscontrato un significativo effetto sfavorevole delle trasfusioni sulla sopravvivenza a lungo termine. In questo gruppo la sopravvivenza globale cumulativa in un periodo di 5 anni è stata del 48% nei pazienti trasfusi e del 74% nei non trasfusi…” La University of Southern California, nell’ambito di uno studio su un gruppo di pazienti oncologici sottoposti ad interventi chirurgici, sosteneva che “…la recidività di tutti i carcinomi laringei è stata del 14% per i non trasfusi e del 65% per i trasfusi. Per i tumori del cavo orale, della faringe e del naso o dei seni paranasali, il tasso di recidive è stato del 31% senza trasfusioni e del 71% con le trasfusioni”. — Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, Marzo 1989. Cfr. anche John S. Spratt che nell’articolo “Emotrasfusioni e chirurgia oncologica”, osserva: “Il chirurgo oncologo potrebbe dover rinunciare alle trasfusioni”. — The American Journal of Surgery, Settembre 1986).

Inoltre, un sistema immunitario compromesso da trasfusione di sangue è incapace di difendere l’organismo dalle infezioni ciò significa che i pazienti trasfusi hanno più probabilità di contrarre infezioni (P. I. Tarter in uno studio afferma che le “…trasfusioni di sangue somministrate prima, durante o dopo l’intervento sono state associate a complicanze infettive … Il rischio di contrarre un’infezione postoperatoria aumentava proporzionalmente al numero di unità di sangue trasfuse”. (The British Journal of Surgery, agosto 1988).

(Articolo interamente tratto da: Indennizzo e risarcimento da prelievi e trasfusione di sangue, R. Mattarelli, R. Mezzini, pag. 258 – 260, Maggioli, 2007).

Ad un primo esame, fotografare la storia delle conoscenza scientifiche dei rischi connessi alle trasfusioni di sangue “ dalla loro comparsa come strumento terapeutico fino alla metà  degli anni ’90 del secolo scorso (epoca in cui, a sentir i molti, sarebbe stata raggiunta la “massima sicurezza” sul sangue)  può apparire arduo.
Ciononostante attraverso una ricerca a trecentosessanta gradi nel ritroso più remoto.

(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).
La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:
• dati anagrafici del danneggiato;
• dati anagrafici dell’eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato);
• indicazioni del danno per il quale si chiede l’indennizzo: danno da vaccinazione, danno da epatiti post-trasfusionale, infezione HIV;
• elenco della documentazione allegata;
• indirizzo al quale inviare ogni comunicazione;
• firma del richiedente; in caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal legale rappresentante;
• data di presentazione.

Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e sanitaria specifica per le diverse tipologie di beneficiari sotto indicata.

I. PERSONA DANNEGGIATA IN VITA.
Documentazione amministrativa.
Per i documenti amministrativi occorre attenersi alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001):
• certificato di nascita del danneggiato
• certificato di residenza
• stato di famiglia nel caso di danneggiato minorenne
• nomina del tutore nel caso di danneggiato interdetto.

Documentazione sanitaria.
A. Documenti sanitari per danni da vaccino.
La documentazione deve comprovare:
• la data di vaccinazione e l’indicazione dei dati delvaccino;
• le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e la data (giorno, mese, anno) in cui si sono evidenziate;
• l’entità delle lesioni o l’entità della malattia da cui è derivata la menomazione;
• la necessità o l’obbligatorietà della vaccinazione.
Documenti sanitari per danni da vaccino:
a. copia conforme del certificato vaccinale della Azienda sanitaria locale o del Comune;
b. copia conforme della cartella clinica completa del primo ricovero o altra certificazione medica relativo e al danno subito;
• copia conforme dell’ordinanza dell’autorità sanitaria per le vaccinazioni obbligatorie o documentazione del datore di lavoro in caso di vaccinazione per motivi di lavoro o documentazione sulla necessità di vaccinazione anche se non obbligatoria.

B. Documenti sanitari per danni da contatto con persona vaccinata.
I documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno sia la persona danneggiata. Essi devono comprovare:
• che la persona vaccinata fosse nelle condizioni di poter contagiare le persone con cui veniva a contatto;
• le modalità e le caratteristiche del contatto tra il danneggiato e la persona vaccinata.
Documenti sanitari per danni da contatto con persone vaccinate.
Persona vaccinata:
• Copia conforme del certificato vaccinale della Azienda sanitaria locale o del Comune.
Persona danneggiata:
• Copia conforme della cartella clinica completa del primo ricovero o di altra certificazione medica relativa al danno.

C. Documenti sanitari per danni da trasfusione o somministrazione di emoderivati.
La documentazione deve comprovare:
• la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati relativi all’evento trasfusionale o della somministrazione dell’emoderivato;
• la data dell’avvenuta infezione da HIV o da epatiti post-trasfusionali.
Documenti sanitari per danni da trasfusione.
Politrasfusi:
scheda informativa debitamente compilata e riportante firma e timbro del dirigente della struttura sanitaria presso la quale l’interessato è in cura o del proprio medico di famiglia. Va utilizzata la scheda riportata nella G.U. n. 145 del 22 giugno 1992, serie generale.
Trasfusi occasionali:
a. copia conforme della cartella clinica completa e riportante la prova evidente e certa delle avvenute trasfusioni con le opportune scritte o con i bollini adesivi delle sacche utilizzate, nel diario clinico o nella scheda anestesiologica;
b. documentazione sanitaria indicante la data (giorno, mese, anno) del primo accertamento di positività e contenente la diagnosi di infezioni da HIV o di epatite virale post-trasfusionale. Nel caso di cartella clinica essa deve essere in copia conforme e completa;
c. eventuali analisi o cartelle cliniche relative a ricoveri intercorsi fra l’evento trasfusionale e l’accertamento del danno.

D. Documenti sanitari per operatori sanitari contagiati da HIV o da epatite durante il lavoro.
Dalla documentazione deve risultare che:
• il danneggiato è un operatore sanitario;
• il contatto con il sangue proveniente da soggetto HIV positivo o affetto da epatite è avvenuto durante il servizio effettivo;
• la data di accertamento della prima positività per HIV o per epatite.
Documenti sanitari per operatori sanitari contagiati da HIV o da epatite durante il lavoro:
a. originale o copia conforme della denuncia di infortunio subito sul lavoro riportante l’avvenuto contatto con sangue proveniente da soggetto HIV positivo (D.M. 28 settembre 1990, articolo 9, comma 3) o affetto da epatite;
b. dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove si è verificato l’evento attestante che l’interessato era in servizio effettivo durante lo svolgersi dei fatti;
• copia conforme della cartella clinica relativa all’evento di ricovero durante il quale è stata accertata la prima positività per HIV, ovvero copia conforme delle analisi di laboratorio qualora l’accertamento non sia avvenuto in regime di ricovero.

E. Documenti sanitari per aggravamento o doppia patologia.
Dalla documentazione deve risultare:
• l’aggravamento della patologia per la quale è stata fatta domanda e si è ottenuto il riconoscimento;
• l’insorgere di una nuova patologia in conseguenza della stessa o di successive vaccinazioni o trasfusioni;
• documenti richiesti per gli specifici casi.

II. PERSONA DANNEGGIATA DECEDUTA
A. Pagamento rateo agli eredi.
Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda muore prima o durante la percezione dell’indennizzo i ratei non erogati competono agli eredi che devono fornire la documentazione che dimostri la loro qualità di erede.
Documenti amministrativi:
a. certificato di morte del danneggiato;
b. testamento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) contenente sia la dichiarazione che il de cuius non ha lasciato testamento, sia l’elencazione degli eredi che eventualmente l’indicazione dell’erede delegato alla riscossione (sottoscritta da tutti gli eredi);
c. certificato di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001);
d. stato di famiglia originario del de cuius o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001);
e. dichiarazione di successione in copia conforme all’originale (precedente modello 240) rilasciata dall’Ufficio dell’agenzia delle entrate territorialmente competente rispetto alla residenza in vita del de cuius, comprensiva dei ratei maturati e non riscossi.
Nei casi di successione devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, in cui l’asse ereditario non comprende beni immobili e i beni mobili non superano lire 50.000.000 (verificare eventuali aggiornamenti presso l’Ufficio dell’agenzia delle entrate), può essere presentata dichiarazione dove si specifica che, in base all’art. 28, comma 7, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non sussiste l’obbligo della dichiarazione di successione poiché l’asse ereditario non comprende beni immobili e i beni mobili non superano lire 50.000.000;
f. codice fiscale del o degli aventi diritto;
g. provvedimento del Giudice tutelare qualora tra gli eredi vi siano minori od interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell’interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse;
h. numero di conto corrente bancario o postale completo delle coordinate ABI e CAB e della firma del o dei beneficiari/intestatari del conto, (in caso di conto corrente cointestato occorrono le firme di tutti i contestatari del C/C).

B. Pagamento assegno di reversibilità o di una tantum agli aventi diritto.
Documenti amministrativi.
Dai documenti si deve evincere chi sono gli aventi diritto.
a. Certificato di morte;
b. stato di famiglia originario del de cuius o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001);
c. certificato di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 20 febbraio 2001);
d. codice fiscale del o degli aventi diritto;
e. provvedimento del Giudice tutelare qualora tra gli eredi vi siano minori od interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell’interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse;
f. codice fiscale di chi esercita la potestà parentale o la tutela.
Documenti sanitari.
La documentazione sanitaria deve dimostrare il nesso di causalità tra:
• vaccinazioni/ trasfusioni sangue/somministrazione emoderivati e l’infermità;
• tra l’infermità e la morte.

Documenti sanitari per reversibilità o una tantum.
Decesso prima della presentazione della domanda di indennizzo:
• i documenti relativi ai casi specifici;
• cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, copia conforme scheda di morte ISTAT (modello ISTAT/D/4).
Decesso successivo alla presentazione della domanda di indennizzo:
• copia conforme cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, copia conforme scheda di morte ISTAT (modello ISTAT /D/4).

L’undici gennaio del 2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato, con dieci sentenze “gemelle”, i principi giuridici e giudiziari sottesi alle problematiche dell’indennizzo previsto dalla legge n. 201/1992 e del risarcimento da trasfusioni di sangue infetto. …

Le Sentenze dell’11 gennaio 2008 (dalla n. 576 alla n. 584) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato le diverse problematiche giuridiche sottese all’indennizzo ex legge n. 210/1992 ed al risarcimento dei danni da trasfusione di sangue infetto e somministrazione di emoderivati….

La tematica del nesso causale, prima delle pronunce delle Sezioni Unite, venne così ben compendiata:“Raccordando gli elementi finora raccolti con il particolare campo dell’indagine, circoscritto al risarcimento del danno da emotrasfusioni ed emoderivati, sembra di poter sintetizzare come segue i principali punti nodali della problematica sul nesso causale…

GIURISPRUDENZA MASSIMATA

SUL SANGUE INFETTO

Telefono(+39) 077 341 80 25​
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