L’assegno “una tantum” ai danneggiati da vaccinazioni anche ai soggetti emotrasfusi
Le SS.UU. hanno negato l’indennizzo aggiuntivo previsto per i soli soggetti danneggiati da vaccinazioni dall’art. 2, comma 2, legge n. 210/1992 e relativo al periodo antecedente l’entrata in vigore di detta legge (1992) poiché “”¦non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV, in quanto il menzionato art. 2 limita espressamente tale beneficio ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge stessa, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute a seguito di vaccinazione obbligatoria, senza che per questo sia configurabile un’illegittimità costituzionale, come già ritenuto anche dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 226 e n. 423 del 2000 e con l’ordinanza n. 522 del 2000″¦” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 578).
La Corte ha quindi confermato il suo precedente orientamento (Cass. civ. Sez. lavoro, 11/08/2004, n. 15614 e Cass. civ. Sez. lavoro, 17/06/2004, n. 11355), più volta ribadito dalle sezioni semplici dopo il gennaio 2008 (Cass. civ. Sez. lavoro, 07/04/2008, n. 8976 e Cass. civ. Sez. lavoro, 24/06/2008, n. 17158), negando ai soggetti non vaccinati una seconda provvidenza economica, costituita da un assegno una tantum in misura pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo liquidato al danneggiato per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo (in molti casi di decine di anni). Avv. Rosita Mezzini