Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Beneficiari indennizzo
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità , dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo (consistente in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla Tab. B) allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni) da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge. L’indennizzo spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sani- tari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica, conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
(Art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210). (Trib. Pavia, sez. I, 26/2/2008, Massima redazionale, 2008).