INDENNIZZO LEGGE 210/1992 TRASFUSIONI E VACCINAZIONI
Assistenza amministrativa e giudiziaria per ottenere l’indennizzo e il risarcimento dei danni da sangue infetto.
Risoluzione dei casi di decadenza e prescrizione, assenza di nesso causale, mancanza di ascrivibilità tabellare, smarrimento della cartella clinica, assenza di tracciabilità trasfuzionale; autotrasfusioni e dialisim negativizzazione virale, scomputo risarcimento-indennizzo, trasfusioni degli anni ’60-’90, contagio da familiare.
GIURISPRUDENZA MASSIMATA
SULL'INDENNIZZO LEGGE N.210/1992
–> Natura dell’indennizzo – Danno biologico
–> Domanda di indennizzo
–> Procedimento: ASL e C.M.O.
–> Diritto eredi ratei indennizzo maturati
–> Decadenza
–> Prescrizione
–> Termini processuali
–> Conoscenza del danno – Dies a quo
–> Differenze vaccinazioni-trasfusioni
–> Trasfusioni praticate all’estero
–> Nesso causale – Prova
–> Rivalutazione monetaria
–> Danni ritardo erogazione indennizzo
–> Interessi legali
–> Trasferimento competenze Regioni
–> Emodialisi – Autotrasfusione
–> Valutazione danno indennizzabile
–> Composizione indennizzo
–> Contagio degli operatori sanitari
–> Giurisdizione – Competenza
–> Una tantum 30% vaccinazioni non previsto per le trasfusioni
–> Beneficiari indennizzo
–> Legittimazione passiva del Ministero della salute, Regione e ASL
–> Corrispondenza richiesto e pronunciato
–> Processo – Giudice
–> Emoderivati: antitetanica
–> Indennizzo al convivente more uxorio
–> Indennizzo al figlio
–> Doppia patologia
–> Patologie – Tabelle indennizzo
–> Privacy
–> Vaccinazioni non obbligatorie
(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).
Possono presentare la domanda di indennizzo per ottenere, ai sensi della legge n. 210/92 (articolo 1) un riconoscimento economico, i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati e, in particolare:
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- a. Le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni:
• obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
• non obbligatorie, ma eseguite per motivi di lavoro oper incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
• anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;
• antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3).
- a. Le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni:
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- b. Le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.
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- c. Le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati sia periodica (esempio: emofiliaci, talassemici) che occasionale (esempio: intervento chirurgici, emorragia acuta).
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- d. Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
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- e. Le persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate che hanno diritto all’indennizzo ai sensi della L. 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).
- f. Gli eredi.
• Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l’indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
• Inoltre, se a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversibili previste dalla L. 210/92 ne derivi la morte del danneggiato, i parenti aventi diritto, dietro specifica domanda, possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum di L. 150 milioni (L. 210/92, articolo 2, comma 3; L. 238/97 articolo, 1 comma 3). I parenti aventi diritto sono nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni.
Oltre ai benefici sopra indicati, le persone danneggiate sono esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92 (L. 537/93, articolo 8, commi 14,15,16 e successive modificazioni; L. 724/94, art. 1).
(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).
I benefici economici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:
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- a. Indennizzo vitalizio costituito da un assegno bimestrale erogato, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare, è costituito da una quota variabile secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art. 2, comma 1 e 2, L. 210/92) e da una quota fissa.
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- b. Revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l’indennizzo (articolo 6, L. 210/92) con conseguente aumento dell’indennizzo stesso.
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- c. Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50 per cento di quello previsto al precedente «punto a» per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentano domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92).
Con decreto del sottosegretario di Stato del Ministero della sanità del 10 giugno 1997, viene disposto che all’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore vada aggiunto il 50 per cento dell’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.
- c. Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50 per cento di quello previsto al precedente «punto a» per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentano domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92).
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- d. Importo aggiuntivo «una tantum» nella misura del 30 per cento, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale importo viene corrisposto previa specifica domanda alle persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L. 210/92).
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- e Quota «ereditaria», agli eredi, delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima della erogazione dell’indennizzo.
- f. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di L. 150 milioni (articolo 2 comma 3, L. 210/92) ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.
I benefici di cui al presente punto spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia.
(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).
La domanda deve essere:
a. firmata dal richiedente. In caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal tutore;
b. protocollata, indicando in modo chiaro e leggibile la data di presentazione;
c. corredata dei documenti previsti.
Caso generale.
La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente entro i termini previsti dalla L. 210/92 (art. 3), dal momento in cui la persona danneggiata, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della L. 210/92, è venuta a conoscenza del danno e precisamente:
• entro 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite
• post-trasfusionale;
• entro 10 anni, nei casi di infezioni HIV;
• per le persone che hanno subito le menomazioni prima dell’entrata in vigore della legge i termini decorrono dal 21 marzo 1992;
• inoltre, per persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il tempo previsto è di 4 anni, dalla data del 20 ottobre 1999 (entrata in vigore della L. 362/99).
Qualora la domanda, al momento della presentazione, sia carente di alcuno dei documenti previsti, l’interessato dovrà essere invitato a produrre i documenti entro 30 giorni, con l’avvertimento che:
• alla pratica non viene assegnato il «numero di posizione» e rimane provvisoriamente archiviata in «attesa di completamento»;
• il termine di 30 giorni, per giustificati motivi, potrà essere rinnovato per ulteriori 30 giorni;
• in mancanza di riscontro nei termini previsti, la pratica verrà definitivamente archiviata. Questo caso non preclude la possibilità di ripresentazione di nuova domanda.
Decesso: eredità/una tantum.
• In caso di decesso della persona danneggiata durante la fase istruttoria, la pratica proseguirà il suo iter e se viene riconosciuto il diritto all’indennizzo, questo dovrà essere liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.
• Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che succedono nel diritto all’indennizzo (art.2, com.3 L. 210/92) possono presentare domanda di liquidazione di «una tantum di L.150 milioni» o di «assegno reversibile per 15 anni» alla Azienda USL di competenza, allegando tutta la documentazione richiesta per la determinazione del nesso di causalità tra la trasfusione/vaccinazione, la patologia e la morte.
• La domanda di liquidazione di una tantum o di assegno reversibile può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.
Aggravamento/doppia patologia.
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni per cui percepisca già l’indennizzo, l’interessato può presentare domanda di revisione del giudizio alla ASL di competenza, entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’evento. Per il giudizio sull’aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.
La domanda può essere presentata anche dalle persone la cui patologia, considerata dalla C.M.O. di gravità non sufficiente a raggiungere la valutazione tabellare (giudizio di «non ascrivibilità della patologia»), successivamente si aggrava.
In questo caso, se il giudizio della C.M.O. è favorevole, l’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di revisione.
Le persone che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati hanno contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), possono presentare domanda di integrazione dell’indennizzo per doppia patologia.
Importo aggiuntivo «una tantum del 30 per cento» per danni da vaccinazione. Le persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l’ottenimento di un importo aggiuntivo «una tantum» corrispondente al 30 per cento, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).
La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:
• dati anagrafici del danneggiato;
• dati anagrafici dell’eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato);
• indicazioni del danno per il quale si chiede l’indennizzo: danno da vaccinazione, danno da epatiti post-trasfusionale, infezione HIV;
• elenco della documentazione allegata;
• indirizzo al quale inviare ogni comunicazione;
• firma del richiedente; in caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal legale rappresentante;
• data di presentazione.
Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e sanitaria specifica per le diverse tipologie di beneficiari sotto indicata.
I. PERSONA DANNEGGIATA IN VITA.
Documentazione amministrativa.
Per i documenti amministrativi occorre attenersi alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001):
• certificato di nascita del danneggiato
• certificato di residenza
• stato di famiglia nel caso di danneggiato minorenne
• nomina del tutore nel caso di danneggiato interdetto.
Documentazione sanitaria.
A. Documenti sanitari per danni da vaccino.
La documentazione deve comprovare:
• la data di vaccinazione e l’indicazione dei dati delvaccino;
• le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e la data (giorno, mese, anno) in cui si sono evidenziate;
• l’entità delle lesioni o l’entità della malattia da cui è derivata la menomazione;
• la necessità o l’obbligatorietà della vaccinazione.
Documenti sanitari per danni da vaccino:
a. copia conforme del certificato vaccinale della Azienda sanitaria locale o del Comune;
b. copia conforme della cartella clinica completa del primo ricovero o altra certificazione medica relativo e al danno subito;
• copia conforme dell’ordinanza dell’autorità sanitaria per le vaccinazioni obbligatorie o documentazione del datore di lavoro in caso di vaccinazione per motivi di lavoro o documentazione sulla necessità di vaccinazione anche se non obbligatoria.
B. Documenti sanitari per danni da contatto con persona vaccinata.
I documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno sia la persona danneggiata. Essi devono comprovare:
• che la persona vaccinata fosse nelle condizioni di poter contagiare le persone con cui veniva a contatto;
• le modalità e le caratteristiche del contatto tra il danneggiato e la persona vaccinata.
Documenti sanitari per danni da contatto con persone vaccinate.
Persona vaccinata:
• Copia conforme del certificato vaccinale della Azienda sanitaria locale o del Comune.
Persona danneggiata:
• Copia conforme della cartella clinica completa del primo ricovero o di altra certificazione medica relativa al danno.
C. Documenti sanitari per danni da trasfusione o somministrazione di emoderivati.
La documentazione deve comprovare:
• la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati relativi all’evento trasfusionale o della somministrazione dell’emoderivato;
• la data dell’avvenuta infezione da HIV o da epatiti post-trasfusionali.
Documenti sanitari per danni da trasfusione.
Politrasfusi:
scheda informativa debitamente compilata e riportante firma e timbro del dirigente della struttura sanitaria presso la quale l’interessato è in cura o del proprio medico di famiglia. Va utilizzata la scheda riportata nella G.U. n. 145 del 22 giugno 1992, serie generale.
Trasfusi occasionali:
a. copia conforme della cartella clinica completa e riportante la prova evidente e certa delle avvenute trasfusioni con le opportune scritte o con i bollini adesivi delle sacche utilizzate, nel diario clinico o nella scheda anestesiologica;
b. documentazione sanitaria indicante la data (giorno, mese, anno) del primo accertamento di positività e contenente la diagnosi di infezioni da HIV o di epatite virale post-trasfusionale. Nel caso di cartella clinica essa deve essere in copia conforme e completa;
c. eventuali analisi o cartelle cliniche relative a ricoveri intercorsi fra l’evento trasfusionale e l’accertamento del danno.
D. Documenti sanitari per operatori sanitari contagiati da HIV o da epatite durante il lavoro.
Dalla documentazione deve risultare che:
• il danneggiato è un operatore sanitario;
• il contatto con il sangue proveniente da soggetto HIV positivo o affetto da epatite è avvenuto durante il servizio effettivo;
• la data di accertamento della prima positività per HIV o per epatite.
Documenti sanitari per operatori sanitari contagiati da HIV o da epatite durante il lavoro:
a. originale o copia conforme della denuncia di infortunio subito sul lavoro riportante l’avvenuto contatto con sangue proveniente da soggetto HIV positivo (D.M. 28 settembre 1990, articolo 9, comma 3) o affetto da epatite;
b. dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove si è verificato l’evento attestante che l’interessato era in servizio effettivo durante lo svolgersi dei fatti;
• copia conforme della cartella clinica relativa all’evento di ricovero durante il quale è stata accertata la prima positività per HIV, ovvero copia conforme delle analisi di laboratorio qualora l’accertamento non sia avvenuto in regime di ricovero.
E. Documenti sanitari per aggravamento o doppia patologia.
Dalla documentazione deve risultare:
• l’aggravamento della patologia per la quale è stata fatta domanda e si è ottenuto il riconoscimento;
• l’insorgere di una nuova patologia in conseguenza della stessa o di successive vaccinazioni o trasfusioni;
• documenti richiesti per gli specifici casi.
II. PERSONA DANNEGGIATA DECEDUTA
A. Pagamento rateo agli eredi.
Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda muore prima o durante la percezione dell’indennizzo i ratei non erogati competono agli eredi che devono fornire la documentazione che dimostri la loro qualità di erede.
Documenti amministrativi:
a. certificato di morte del danneggiato;
b. testamento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) contenente sia la dichiarazione che il de cuius non ha lasciato testamento, sia l’elencazione degli eredi che eventualmente l’indicazione dell’erede delegato alla riscossione (sottoscritta da tutti gli eredi);
c. certificato di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001);
d. stato di famiglia originario del de cuius o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001);
e. dichiarazione di successione in copia conforme all’originale (precedente modello 240) rilasciata dall’Ufficio dell’agenzia delle entrate territorialmente competente rispetto alla residenza in vita del de cuius, comprensiva dei ratei maturati e non riscossi.
Nei casi di successione devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, in cui l’asse ereditario non comprende beni immobili e i beni mobili non superano lire 50.000.000 (verificare eventuali aggiornamenti presso l’Ufficio dell’agenzia delle entrate), può essere presentata dichiarazione dove si specifica che, in base all’art. 28, comma 7, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non sussiste l’obbligo della dichiarazione di successione poiché l’asse ereditario non comprende beni immobili e i beni mobili non superano lire 50.000.000;
f. codice fiscale del o degli aventi diritto;
g. provvedimento del Giudice tutelare qualora tra gli eredi vi siano minori od interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell’interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse;
h. numero di conto corrente bancario o postale completo delle coordinate ABI e CAB e della firma del o dei beneficiari/intestatari del conto, (in caso di conto corrente cointestato occorrono le firme di tutti i contestatari del C/C).
B. Pagamento assegno di reversibilità o di una tantum agli aventi diritto.
Documenti amministrativi.
Dai documenti si deve evincere chi sono gli aventi diritto.
a. Certificato di morte;
b. stato di famiglia originario del de cuius o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001);
c. certificato di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (G.U. n. 42 20 febbraio 2001);
d. codice fiscale del o degli aventi diritto;
e. provvedimento del Giudice tutelare qualora tra gli eredi vi siano minori od interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell’interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse;
f. codice fiscale di chi esercita la potestà parentale o la tutela.
Documenti sanitari.
La documentazione sanitaria deve dimostrare il nesso di causalità tra:
• vaccinazioni/ trasfusioni sangue/somministrazione emoderivati e l’infermità;
• tra l’infermità e la morte.
Documenti sanitari per reversibilità o una tantum.
Decesso prima della presentazione della domanda di indennizzo:
• i documenti relativi ai casi specifici;
• cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, copia conforme scheda di morte ISTAT (modello ISTAT/D/4).
Decesso successivo alla presentazione della domanda di indennizzo:
• copia conforme cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, copia conforme scheda di morte ISTAT (modello ISTAT /D/4).
(Per completezza di informazione vengono indicate anche le ipotesi di indennizzo da danno da vaccinazione).
Le Aziende USL territorialmente competenti provvedono alla gestione dell’intero processo di indennizzo nei termini previsti dal quadro normativo vigente, e sulla base delle indicazioni contenute nei regolamenti deliberati dalle regioni.
Viene considerata ASL di competenza quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato e, in caso di morte, l’ASL del distretto dell’ultima residenza del deceduto.
Per le persone che non hanno la residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria dell’ultima residenza del danneggiato.
Il processo di indennizzo si articola in quattro fasi:
A. istruttoria della domanda
B. giudizio medico-legale
C. notifica giudizio medico-legale
D. erogazione indennizzo.
In base alle nomine fatte da direttori sanitari e amministrativi delle Az. USL dei referenti in materia, viene individuato il servizio di medicina legale come responsabile della registrazione, archiviazione e custodia del fascicolo.
In ogni caso, l’ASL è responsabile della correttezza dello svolgimento dell’intero processo di indennizzo.
Nell’attuazione del processo le ASL adottano le opportune modalità organizzative e gestionali per garantire il diritto alla riservatezza.
Le pratiche sono registrate e numerate progressivamente a partire dal momento in cui sono complete dei documenti previsti e, pertanto, nello svolgimento delle fasi del procedimento ritiene conto dell’ordine cronologico in base al «numero progressivo di posizione».
A. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE.
La ASL, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede all’istruttoria delle domande e trasmette copia del fascicolo alla C.M.O. per l’acquisizione del giudizio medico-legale.
Una volta acquisito il giudizio, entro 30 giorni ne dà comunicazione con raccomandata AR all’interessato e provvede nel contempo alla sospensione del procedimento.
Nel fascicolo, al termine del processo di indennizzo, devono essere presenti i seguenti documenti:
a. Scheda dei dati della procedura di indennizzo L. 210/92, riepilogativa di tutte le informazioni raccolte durante l’intero iter della procedura.
b. Elenco dei documenti presenti nel fascicolo, indicante tutti i documenti presenti nel fascicolo in ordine di acquisizione.
c. Domanda di indennizzo riportante data, firma, protocollo di arrivo.
d. Documenti amministrativi.
e. Documenti sanitari. Essi devono documentare l’evento dannoso (vaccinazione o trasfusione), la menomazione psico-fisica permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente.
f. Verbale della C.M.O.
g. Lettera di notifica del giudizio medico-legale.
h. Scheda calcolo indennizzo nel caso di riconoscimento dell’indennizzo.
i. Atto di pagamento nel caso di riconoscimento dell’indennizzo.
j. Lettera di comunicazione dell’eventuale erogazione dell’indennizzo.
I documenti amministrativi e sanitari sono numerati con il numero d’ordine di acquisizione (e il numero di posizione progressivo della pratica) ed elencati nella scheda (Elenco documenti presenti nel fascicolo).
B. GIUDIZIO MEDICO-LEGALE.
A seguito all’istruttoria espletata dalla ASL e sulla base di dati oggettivi e documentati, la Commissione Medica Ospedaliera redige un verbale modello ML/V, con indicando:
a. La composizione della commissione.
b. Gli accertamenti eseguiti.
c. Il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate con indicata la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente (manifestazione evento dannoso).
d. Il giudizio sanitario sul nesso causa-effetto.
e. Il giudizio di tempestività di presentazione della domanda.
f. Il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
C. NOTIFICA GIUDIZIO MEDICO-LEGALE/RICORSO.
La ASL, entro 20 giorni dall’acquisizione del verbale della CMO, provvede alla notifica del giudizio all’interessato o agli aventi diritto.
Il giudizio può essere notificato a mezzo raccomandata AR oppure con raccomandata a mano al fine di valutare la tempestività del ricorso eventualmente da presentarsi dall’avente diritto (entro 30 giorni).
La notifica viene effettuata nel domicilio eletto dall’istante: oltre al proprio quello, eventuale, di un patronato o studio legale.
Ricorso.
In caso di giudizio sfavorevole o parzialmente sfavorevole all’indennizzo, l’interessato può presentare ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso, al Ministro della salute (Dipartimento professioni sanitarie, Ufficio VIII, Piazzale dell’Industria 20 – 00144 ROMA)
Il ricorso va inoltrato per il tramite dell’ASL di appartenenza.
Entro 90 giorni dalla presentazione, il Ministero della salute decide sul ricorso e notifica con decreto, entro 30 giorni, al ricorrente e alla ASL di competenza, la propria decisione medico-legale.
In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il ricorrente può esperire l’azione giudiziaria entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di detta comunicazione, dalla scadenza del termine previsto (120 giorni dalla data di presentazione del ricorso).
In caso di accoglimento del ricorso amministrativo o giurisdizionale la ASL. provvede a richiedere all’interessato tutta la documentazione necessaria per la liquidazione e, una volta ottenuta, provvede all’erogazione dell’indennizzo.
D. EROGAZIONE INDENNIZZO.
La ASL entro 60 giorni dalla notifica del giudizio medico-legale all’interessato, in assenza di ricorso, una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, procede alla liquidazione dell’indennizzo.
Quantificazione dell’indennizzo.
L’indennizzo vitalizio è composto da due elementi:
• da un importo determinato in base alla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, così come modificata dall’articolo 8 della L. 2 maggio 1984, n. 111, percepibile anche in resenza di altro reddito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;
• dall’importo di L 11.950.590, corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 e successive modifiche, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Per la quantificazione dell’importo di indennizzo si fa riferimento alle tabelle fissate annualmente dal Ministero della salute indicanti la rivalutazione in base al tasso di inflazione programmato (attualmente solo sull’importo base).
Decorrenza pagamento indennizzo.
L’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene erogato dalla ASL competente entro 60 giorni ( previa acquisizione della documentazione necessaria per la liquidazione) dalla notifica del giudizio medico-legale all’interessato o entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito del ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Modalità di erogazione.
Il rateo arretrato e l’una tantum vengono erogati in un’unica soluzione mentre il vitalizio con rate bimestrali posticipate.
Ciascuna ASL provvede ad accertare con cadenza trimestrale, presso gli uffici comunali competenti, l’esistenza in vita delle persone nei ruoli di indennizzo vitalizio ex L. 210/92.
Pagina in allestimento
Per i casi materiali e la risoluzione delle principali problematiche amministrative e giudiziarie, vedi il volume Indennizzo e risarcimento dei danni da prelievi e trasfusione di sangue, pagg. 86 – 240, MAGGIOLI, 2007
File allegati (clicca per scaricare):
– Formula domanda indennizzo 1
– Formula scheda dati trasfusionali
– Formula domanda indennizzo 2
– Formula domanda indennizzo 3
– Formula domanda indennizzo per doppia patologia
– Formula domanda indennizzo per aggravamento
– Formula domanda assegno una tantum
– Formula e schema di verbale della C.M.O.
– Formula di ricorso amministrativo
– Formula richiesta rivalutazione dell’indennizzo
Per i casi materiali e la risoluzione delle principali problematiche amministrative e giudiziarie, vedi il volume Indennizzo e risarcimento dei danni da prelievi e trasfusione di sangue, pagg. 86 – 240, MAGGIOLI, 2007
File allegati (clicca per scaricare):
– Formula domanda indennizzo 1
– Formula scheda dati trasfusionali
– Formula domanda indennizzo 2
– Formula domanda indennizzo 3
– Formula domanda indennizzo per doppia patologia
– Formula domanda indennizzo per aggravamento
– Formula domanda assegno una tantum
– Formula e schema di verbale della C.M.O.
– Formula di ricorso amministrativo
– Formula richiesta rivalutazione dell’indennizzo