Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Causalità materiale e giuridica
Posto che: a) i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale; b) cio che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile eÌ€ la regola probatoria, valendo per il primo il principio ell'”oltre ogni ragionevole dubbio” mentre nel secondo vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, la regola della “certezza probabilistica” non puo essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) [Nella specie, con riferimento ad un’azione per contagio da somministrazione di sangue ed emoderivati infetti, eÌ€ stata ritenuta la responsabilità del Ministero della salute per l’omessa sorveglianza sulla pratica di utilizzazione del sangue e dei suoi derivati a prescindere dall’epoca di scoperta dei singoli test diagnostici, dovendo farsi riferimento alla data di conoscenza del virus dell’epatite B sul presupposto dell’unicità dell’evento dannoso (lesione del fegato)]. (Cass. civ., sez. un., 11/1/2008, n. 581, in Danno e resp., 2008, 10, 1011, Simone).