Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Composizione indennizzo
In materia di indennizzo in favore di quanti, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, abbiano riportato lesioni o infermità , dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, la formulazione letterale dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992, nel quale si indica al secondo comma che l’indennizzo di cui al primo comma è integrato con l’indennità integrativa speciale, è quanto meno equivoca, sicché non può far ritenere con certezza – per la mancata ripetizione al secondo comma stesso dell’esplicito riferimento alla rivalutazione annuale contenuta nel primo comma – che questa ulteriore componente non sia soggetta a rivalutazione. L’indennità integrativa speciale, in quanto parte dell’indennizzo inteso nella sua globalità , ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 citata. Trib. Bari Sez. lavoro, 29/10/2014
Secondo l’orientamento assunto dalla Suprema Corte l’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali dall’art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso ex legge (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall’art. 1, primo comma, e dall’art. 2, secondo comma, della stessa legge) e l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959.
(Trib. Novara, sez. lav., 12/6/2008, in Sito NovaraIUS.it, 2008).