Connessioni tra l’indennizzo ex legge n. 210/1992 e l’azione di risarcimento dei danni. Il cumulo e lo scomputo
Le SS.UU. hanno ampiamente confermato la precedente giurisprudenza di legittimità e la dottrina che non avevano mai posto in discussione il diritto, di chi avesse già ottenuto l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, ad agire in giudizio per chiedere l’integrale risarcimento dei danni.
Infatti, le due forme di tutela, indennitaria e risarcitoria, non sono alternative, nel senso che l’introduzione di un sistema di sicurezza sociale con finalità solidaristica che garantisce l’indennizzo a favore di chi abbia subito il danno a prescindere dalla colpa non esclude il diritto ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.
Le Sezioni Unite hanno quindi ricalcato ciò che era chiaro già anni prima alla Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 307 del 1990 e con la n. 118 del 1996 e poi ancora con la Sentenza n. 423 del 2000, che ha precisato in particolare che l’indennizzo viene riconosciuto al soggetto leso come sostegno economico aggiuntivo alla sola condizione di aver subito un danno da contagio.
Peraltro, prima delle SS.UU. del 2008 anche il legislatore, con la legge 29 ottobre 2005, n. 229, aveva riaffermato (riferendosi però solo ai danni da vaccinazione) la non alternatività dell’indennizzo con il risarcimento.
“”¦Tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 584).
Tale orientamento è in linea con la precedente giurisprudenza di merito capitolina che attraverso strade diverse (compensatio lucri cum damno ed ingiustificato arricchimento) aveva disposto lo scorporo anche se altre pronunce dello stesso ufficio giudiziario lo aveva negato. Avv. Rosita Mezzini