Connessioni tra responsabilità penale e responsabilità civile negli illeciti omissivi
L’ambito dell’accertamento della responsabilità civile per trasfusioni di sangue infetto va circoscritto agli illeciti omissivi.
L’applicazione dei principi di indagine penale nella ricerca della esistenza o meno del nesso causale trova spazio e residenza nelle Sezioni Unite penali che, in ambito di accertamento degli estremi del reato omissivo improprio nella responsabilità medica, hanno emesso la sentenza n. 30328/2002, nota come “caso Franzese”.
Con tale pronuncia la Corte ha posto alcuni principi sui criteri da adottare nell’accertamento del rapporto di causalità , con particolare riferimento ai reati omissivi impropri consumati nell’attività medico-chirurgica:
1) “”¦il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe venficato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”¦”
2) “”¦non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica””¦”
3) “”¦l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio”¦” (Cass. pen., Sez. Unite, 10/07/2002, n. 30328).
Subito dopo la fissazione dei suindicati principi delle Sezioni Unite penali del 2002, in ambiente civile ci si chiedeva se il “decalogo” penale potesse essere trasfuso, con i correttivi del caso, per l’accertamento del nesso causale in ambito civile. Il quesito era legittimato, non solo dal silenzio del codice civile sulla causalità ma anche, dalla mancanza di pronunce della Cassazione civile.
La risposta, quasi totalmente negativa, muoveva (oltre che dalla già recensita carenza di espresse norme civilistiche sulla causalità ) dalla diversità e dalla relatività dell’operare dei principi di accertamento del nesso causale (seppur in presenza della necessaria cooperazione delle norme penali, artt. 40 e 41 c.p.) in ambiente civile.
Risultava quindi un accesso e non una invasione del diritto penale nella fase dell’accertamento del nesso di “causalità materiale” e non anche del nesso di “causalità giuridica” di cui, come detto, il codice civile prevede e provvede gli artt. 2056 e 1223 c.c. Diversamente, il principio tracciato nella sentenza “Franzese” – assolutorio se vi è ragionevole dubbio e condanna solo in caso di alto grado di probabilità scientifica: vicino alla certezza – applicato in ambito civile avrebbe portato al rigetto di quasi tutte le domande risarcitorie.
In tale direzione, dopo le SS.UU. penali del 2002 e prima delle SS.UU. civili del 2008, la Cassazione Civile ha stabilito che “”¦i criteri di accertamento del nesso causale adottati dalla sentenza “Franzese” delle sezioni unite penali – alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale – trovano applicazione nel solo diritto penale e nelle fattispecie omissive. Nelle ipotesi di responsabilità civile, soprattutto se si versa in casi di illecito (anche) commissivo, la verifica probabilistica può arrestarsi su soglie meno elevate di accertamento controfattuale”¦” (Cass. civ., Sez. III, 19/05/2006, n. 11755). Avv. Rosita Mezzini