Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Conoscenza del danno – Dies a quo
Il termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1991 decorre solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno, con riferimento anche alla sua eziologia. Di talché, ai fini della decorrenza del termine decadenziale previsto dalla richiamata disposizione, è necessaria la sussistenza di una conoscenza qualificata, vale a dire riferibile non soltanto al contagio, ma altresì alla specifica menomazione ed alla sua eziologia (posttrasfusionale). Trib. Udine Sez. lavoro, 25/02/2016
In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa decorre dal momento della conoscenza della correlazione tra l’epatite e l’intervento terapeutico praticato, da intendersi quale elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario. (Rigetta, App. Torino, 09/10/2012). Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 15/12/2015, n. 25265 (rv. 637972)
Il termine stabilito a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, e, necessariamente, esso trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge n. 210 del 1992. App. Campobasso Sez. lavoro, 20/10/2014
Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite postrasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 25 luglio 1997, n. 238 – che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa. (Rigetta, App. Catania, 01/08/2011). Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 28/03/2014, n. 7392 (rv. 630276)
In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Ne consegue che il termine decorre dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso contrario, decorre dal momento in cui risulti avere avuto conoscenza del danno. (Rigetta, App. Campobasso, 07/02/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/2014, n. 7240 (rv. 630481)
In relazione alle domande di indennizzo per danni post-trasfusionali, si applica il termine triennale di decadenza introdotto dall’art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, se la conoscenza del danno e sorta successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, mentre, ove tale conoscenza sia anteriore, il diritto e soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale ancorchè questo non sia ancora interamente decorso alla data di entrata in vigore della legge, senza che assuma rilievo che l’eventuale periodo residuo abbia una durata maggiore o minore rispetto al nuovo termine decadenziale.
(Cassa e decide nel merito, App. Genova, 13/03/2008). Cass. civ. Sez. lavoro, 12/05/2014, n. 10215
In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Ne consegue che il termine decorre dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso contrario, decorre dal momento in cui risulti avere avuto conoscenza del danno.
(Rigetta, App. Campobasso, 07/02/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/2014, n. 7240
Il termine triennale di decadenza cui e assoggettata la prestazione indennitaria prevista a favore del soggetto che abbia contratto una epatite post-trasfusionale decorre dal momento in cui il danneggiato acquisisce piena e sicura consapevolezza del nesso causale tra la patologia e la trasfusione. Trib. Campobasso, 15/01/2013
Il termine triennale di decadenza, cui e assoggettata la presentazione della domanda volta al conseguimento della prestazione indennitaria prevista a favore di chi abbia contratto un’epatite post-trasfusionale, decorre dal momento in cui il danneggiato acquisisce piena e sicura consapevolezza del nesso causale tra la patologia e la trasfusione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 26/01/2012, n. 1104 in Foro It., 2012, 3, 1, 741
In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge n. 210 del 1992; pertanto, il termine decorre dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), in caso contrario il termine decorre dal momento in cui il soggetto risulti avere avuto conoscenza del danno.
(Rigetta, App. Catania, 29/10/2009). Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 30/03/2011, n. 7304
Il diritto alla corresponsione dell’indennizzo derivante dal contagio dell’epatite cronica da trasfusione, soggiace al termine di decadenza triennale decorrente non già dall’accertamento dell’esistenza dell’epatite, ne della sua cronicizzazione ma dal momento in cui essa abbia comportato l’insorgere di un concreto danno. Il decorso del termine di decadenza puo aversi solamente nel momento in cui il diritto sia stato accertato e non prima dovendo intendersi la conoscenza del danno quale presupposto del diritto all’indennizzo. App. Genova Sez. lavoro, 11/11/2011