Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Contagio degli operatori sanitari
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità , dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo (consistente in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla Tab. B) allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni) da parte dello Stato. L’indennizzo spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica, conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210). L’indennizzo viene corrisposto nella forma di assegno non reversibile, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esso e cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed e integrato da una somma pari all’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, anch’essa da rivalutarsi.
(Trib. Pavia, sez. I, 26/2/2008, Massima redazionale, 2008).