Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Cumulo formale indennizzo risarcimento
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992. Nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero per omessa adozione delle dovute cautele, tuttavia, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, venendo la vittima, in caso contrario, a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. Trib. Roma Sez. II, 13/01/2016
L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, ha determinando il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210). (Rigetta, App. Caltanissetta, 30/06/2011). Cass. civ. Sez. VI – 3, 24/09/2014, n. 20111 (rv. 632976)
Nel giudizio di risarcimento dei danni subiti dal paziente a seguito di trasfusioni di sangue infetto, promosso nei confronti del Ministero della Salute per omessa adozione della cautele dovute, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato, può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno. Diversamente, invero, la vittima finirebbe per godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due attribuzioni patrimoniali diverse in relazione al medesimo fatto lesivo. Trib. Firenze Sez. II, 24/03/2014
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato puo essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. (Rigetta, App. Roma, 15/05/2006). Cass. civ. Sez. III, 14/03/2013, n. 6573
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato puo essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
(App. Roma, sez. I, 6/10/2008, Massima redazionale, 2008).
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato puo essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a tito- lo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
(Cassa con rinvio, App. Roma, 16 maggio 2005). (Cass. civ., sez. un., 11/1/2008, n. 584, in Mass. Giur. it.,
2008 ““ CED Cassazione, 2008).