Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Cumulo sostanziale indennizzo risarcimento
La somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale iure proprio subito dai genitori del figlio deceduto in conseguenza di emotrasfusioni con sangue infetto, non deve essere decurtata di quanto da essi percepito a titolo ereditario per l’indennizzo riconosciuto al figlio, nelle more deceduto, su istanza dallo stesso proposta al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992. La circostanza che il figlio sia deceduto successivamente alla presentazione della domanda ma prima della conclusione dell’iter e della conseguente erogazione dell’indennizzo, non incide, invero, sul diritto iure proprio dei genitori. Trib. Firenze Sez. II, 12/03/2015
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non puo essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, ne il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui eÌ€ onerato chi eccepisce il “lucrum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento. (Cassa con rinvio, App. Roma, 02/04/2012). Cass. civ. Sez. VI – 3, 14/06/2013, n. 14932.
La disciplina dettata dalla legge n. 210 del 1992, inerente gli indennizzi da corrispondere ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, opera su un piano diverso da quello su cui si colloca quella civilistica di risarcimento del danno, con conseguente piena compatibilità dei due sistemi in quanto, in particolare, mentre la seconda presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile ed ancora l’entità del risarcimento ad una valutazione della singola fattispecie concreta, il diritto all’indennità eÌ€ direttamente ed automaticamente collegato al solo fatto del danno irreversibile, nella misura prefissata dalla legge. Il riconoscimento della tutela indennitaria, pertanto, non puo escludere od ostacolare il diritto a promuovere anche l’azione risarcitoria poicheÌ€ la prima trova la sua giustificazione nell’esigenza di garantire un equo ristoro nei casi in cui l’esistenza dei profili di negligenza in capo all’amministrazione sanitaria si appalesi come particolarmente difficile se non impossibile. L’indennizzo percepito, pertanto, non puo essere scomputato dalla somma eventualmente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno se, comunque, quest’ultimo sia posto a carico di un ente diverso da quello che ha corrisposto l’indennizzo, posto che lo scomputo de quo potrebbe essere ammissibile solo nel diverso caso in cui l’ente erogatore delle somme sia il medesimo. Trib. Bari Sez. III, 01/09/2010