DANNI DA TALIDOMIDE E DA FARMACI
Indennizzo legge n. 244/2007
Responsabilita' del Ministero della salute
e della casa farmaceutica
Assistenza extragiudiziaria e giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni
La legge n. 244/2007 pur riconoscendo il diritto all'indennizzo ai danneggiati da Talidomide, impedisce di fatto ai beneficiari di accedere all'emolumento.
Se l'ignoranza della legge non è scusabile non è altrettanto scusabile che una norma (indirizzata specificamente ad una determinata categoria di persone che hanno subito gravissimi danni alla salute) possa essere “imboscata” in una legge finanziaria in cui detta norma è nascosta come un ago in un pagliaio!
Infatti, la norma, per cui “...L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia....” (Comma 363, art. 2, legge n. 244/2007)
è inclusa in un comma, recante il n. 363, interno dell'articolo 2 di una legge, la 244/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) che tutto può evocare, fuorché il riconoscimento di un diritto a favore dei portatori di un danno alla salute da Talidomide;
celata all'interno di una pletora di disposizioni eterogenee, tipiche di una legge finanziaria come la legge n. 244 del 2007;
diversamente e specularmente la legge n. 210/1992 (espressamente richiamata per analogia dalla Circolare Ministero Salute n. 31/2009 di attuazione del comma 363, art. 2, legge n. 244/2007 nonché dal riferimento alla legge n. 229/2005 e dalla Circolare Ministero Salute n. 31/2009) è norma specifica e chiara nel suo stesso nomen (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e quindi facilmente accessibile ai destinatari.
sprovvista della dovuta pubblicità normativa di attuazione, diversamente dalla legge n. 238 del 1997 che, in ambito del richiamato indennizzo legge n. 210/1992 (Circolare Ministero Salute n. 31/2009), ne disponeva la massima pubblicizzazione (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati): “...La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato...” (art. 3, legge n. 238/1997).
Ne consegue che i soggetti affetti da sindrome da Talidomide, pur utilizzando l'ordinaria diligenza non sono stati agevolati, anzi sono ostacolati nella conoscenza della norma a loro rivolta.
Quanto sopra in evidente contrasto e disuguaglianza rispetto allo speculare indennizzo “gemello” di cui alla legge n. 210/1992, richiamato espressamente dalla Circolare Ministero Salute n. 31/2009; legge n. 225/2009 e, quindi, dall'articolo 2, comma 363, della legge n. 244/2007.
Pertanto è costituzionalmente illegittimo il comma 363, dell'art. 2, legge n. 244/2007 poiché risulta impossibile o comunque difficilmente conoscibile usando l'ordinaria diligenza; è del tutta generico; è inclusa in un “carosello” di norme eterogenee che dipongono dall'economia alla finanza, dai diritti fondamentali alla salute e, pertanto, contrasta con la Costituzione nella parte in cui manca di un minimo diffusione e conoscibilità.
Inoltre, sotto altro profilo (speculare all'art. 21-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 in punto di decorrenza della prescrizione) è costituzionalmente illegittimo l'art. 2 del Decreto n. 163/009 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco) nella parte in cui stabilisce che “... i soggetti, che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano le relative domande al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, da ora denominata «Direzione generale», entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244...”.
Detta norma infatti, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 21-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha riconosciuto la spettanza dell'indennizzo anche ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 oltre che ai soggetti nati dal 1959 al 1965 con decorrenza dell'indennizzo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a partire dal 21 agosto 2016.
Più specificatamente, mentre il Decreto Legge n. 113 del 2016 ben definita nel nome “Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide” e quindi facilmente percepibile per i destinatari, ha un termine di prescrizione decennale decorrente dalla data in vigore della legge di conversione, ovvero a partire dal 21 agosto 2016.
Diversamente per i soggetti nati dal 1959 al 1965 il Decreto n. 163 del 2009 fa decorrere il termine di dieci anni “...dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244...” ovvero dal 1.01.08, e che coniugata con l'art. 2935 cc per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui può essere fatta valere, ne deriva effettivamente il termine prescrizionale non è decennale ma di 8 anni.
Infatti, il Decreto n. 163 del 2009 fa decorrere retroattivamente il termine del dies a quo al 1 gennaio 2008, ma in tale frangente temporale il diritto non poteva essere attivato dai danneggiati poiché privo di quei supporti fattuali ed attuativi posti in essere solo successivamente, mediante appunto il Regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163, che all'art. 2 definisce la procedura per la presentazione delle domande e la relativa istruttoria, nonche' le modalita' di corresponsione del predetto indennizzo. Ed infine è con la Circolare n. 31 del 5 novembre 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali emanava le “Linee guida per l'istruttoria delle domande di indennizzo dei soggetti affetti da sindrome da Talidomide”.
Conseguentemente, il legislatore tutela diversamente due situazioni identiche nei loro presupposti di fatto, creando tra le stesse una differenza di trattamento ingiustificata e irrazionale, contrastante con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Occorrerebbe quindi un intervento Corte Costituzionale volto ad eliminare l'applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2 del Decreto n. 163 del 2009 in violazione dell'art. 11 Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Con queste parole è stabilito quello che è stato considerato condicio sine qua non della certezza del diritto, elemento essenziale di civiltà giuridica, fondamento dello stato di diritto e principio generale dell’ordinamento.
Il principio d’irretroattività della legge esclude che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore . Si tratta di una regola basilare di civiltà giuridica: i cittadini, infatti, nel determinare la propria condotta tengono conto delle leggi vigenti in quel momento e sulla base di queste – e non di quelle successive – dovrebbero essere giudicate le controversie che da quella condotta originano ex art. 6 CEDU.
É evidente la necessità di un intervento Costituzionale volto a far si che i due gruppi di destinatari del medesimo indennizzo, sia pur identificati in diversi atti normativi, siano trattati in modo eguale, quanto alla decorrenza della prescrizione del beneficio.
attività dello studio
Lo studio legale Mattarelli-Mezzini opera da anni sul territorio nazionale in ogni area della responsabilità medica e in particolare, ma non esclusivamente, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da errori diagnostici e terapeutici in ambito di:
– Decadenza e prescrizione del diritto
– Prova della assunzione del farmaco negli anni ’50-’60
– Responsabilità dell’importatore e della casa farmaceutica