Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Danni ritardo erogazione indennizzo
In ipotesi di ritardata corresponsione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dall’art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, non è configurabile il risarcimento di un danno non patrimoniale, essendo il valore inerente la persona già tutelato mediante l’erogazione dello stesso indennizzo, nonché dei relativi accessori. (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 19/02/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 17/04/2015, n. 7912 (rv. 635121)
In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati, il danno derivante dal ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria e strutturalmente risarcito dalla rivalutazione monetaria. Ne consegue che non può liquidarsi, senza specifica prova, il pregiudizio, ulteriore alla suddetta rivalutazione, che sia allegato come conseguente al ritardato pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210.
(Cassa e decide nel merito, App. Milano, 19/01/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 13/02/2012, n. 2009.
La ritardata erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dall’art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, non configura un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., che riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, atteso che tale valore viene gia tutelato, nella specie, mediante l’erogazione dell’indennizzo stesso. (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 15 aprile 2004). (Cass. civ., sez. III, 10/11/2008, n. 26883, in Mass. Giur. it., 2008 – CED Cassazione, 2008).