Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Danno morale
Una volta ravvisata la responsabilità di un soggetto per i danni derivati dalla lesione di un diritto inviolabile della persona, qual eÌ€ la salute, la risarcibilità di un tipo di pregiudizio non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) che sia conseguenza della lesione di quel diritto (art. 1223 cod. civ.) non puo essere affermata o esclusa in riferimento ad una qualificazione che concerna il comportamento dell’autore della condotta, in quanto il danno risarcibile va individuato sul piano degli effetti e non delle modalità della lesione dell’interesse protetto. Ne consegue che laddove sia affermata la responsabilità dell’A.s.l. per l’infezione da virus dell’epatite di tipo C contratta dal paziente all’esito di trasfusione di sangue infetto non si puo ritenere sussistente il danno biologico ed escludere quello morale sul rilievo che non vi siano gli estremi per ravvisare gli estremi di alcun reato in capo ai sanitari che hanno operato.
Cass. civ. Sez. III, 24/03/2011, n. 6749 in Nuova Giur. Civ., 2011, 11, 1077 nota di RIZZO.
In materia di risarcimento dei danni conseguenti a contagio con virus HBV, HIV e HCV a seguito di emostrasfusioni con sangue infetto ““ ipotesi nelle quali sono astrattamente configurabili i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, anche gravissime ““ il giudice civile puo pronunciare sentenza di condanna al risarcimento anche del danno morale, benche l’autore del reato rimanga ignoto, sempre che sia certa l’appartenenza di quest’ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell’attività deve rispondere.
(Cass. civ., sez. un., 11/1/ 2008, n. 581, in Resp. civ., 2008, 12, 984, Romeo ““ Danno e resp., 2009, 6, 667, Oliari).