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Decadenza

Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92

 

Decadenza

Il termine di decadenza per coloro che hanno contratto l’epatite post-trasfusionale in epoca anteriore alla novella introdotta dall’art. 3 della legge n. 238 del 1997 decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge (28.07.1997). La nuova normativa ha efficacia generale ed è estensibile anche a coloro che già si trovavano alla data di entrata in vigore nella situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto. Per questi soggetti danneggiati il termine di decadenza si computa non (solo) a decorrere dall’epoca di conoscenza della malattia, ma (anche e soprattutto) dall’entrata in vigore della legge che ha esteso il termine di decadenza anche agli emotrasfusi. App. Lecce Sez. lavoro, 02/02/2016

Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla l. n. 238 del 1997, si applica anche all’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 6, della stessa legge in favore dei figli danneggiati nella vita intrauterina da madre affetta da epatite post-trasfusionale, in quanto tale attribuzione non costituisce una prestazione assistenziale autonoma ma una estensione di quella generale di cui all’art.1 della l. n. 210 del 1992. (Rigetta, App. Milano, 09/08/2007). Cass. civ. Sez. lavoro, 15/01/2016, n. 597 (rv. 638234)

In merito all’azione risarcitoria promossa in conseguenza del contagio dell’epatite a seguito di emotrasfusioni, per effetto della legge 238 del 1997, è stato esteso il termine di decadenza triennale per l’esercizio del diritto anche a coloro che abbiano contratto l’epatite anteriormente alla novella; tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge del 1997. La nuova disciplina ha efficacia generale ed è estensibile anche a coloro che già si trovavano alla data di entrata in vigore, nella situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto. App. Lecce Sez. lavoro, 14/01/2016

In tema di indennizzo del danno per emotrasfusione, il termine annuale di esercizio dell’azione giudiziale, previsto dall’art. 5 della l. n. 210 del 1992, ha natura perentoria, come si evince dalla formulazione della norma, diretta a cadenzare rigidamente i tempi procedimentali, e dalla “ratio legis”, intesa a garantire la sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa. (Cassa e decide nel merito, App. Torino, 03/10/2008). Cass. civ. Sez. Unite, 27/07/2015, n. 15687 (rv. 636078)

Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla l. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa. (Rigetta, App. Messina, 25/01/2012). Cass. civ. Sez. Unite, 22/07/2015, n. 15352 (rv. 636077)

Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, trova applicazione anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, epoca di entrata in vigore della nuova disciplina, ma con decorrenza da questa stessa data. Cass. civ. Sez. Unite, 22/07/2015, n. 15352 in Sito Il caso.it, 2015

Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 25 luglio 1997, n. 238, decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa. Cass. civ. Sez. Unite, 22/07/2015, n. 15352 in Quotidiano Giuridico, 2015

Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite postrasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 25 luglio 1997, n. 238 – che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformita ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa.
(Rigetta, App. Catania, 01/08/2011). Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 28/03/2014, n. 7392

In materia di prescrizione e decadenza, l’entrata in vigore di una nuova normativa, che introduce un termine che prima non era previsto, ha efficacia generale, anche per chi gia si trovava nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l’unica differenza – sulla base del disposto dell’art. 252 disp. att. cod. civ., espressione di un principio generale dell’ordinamento – consistente nella decorrenza del termine dall’entrata in vigore della legge che lo ha introdotto. Ne consegue che, nel caso in cui si susseguano diversi decreti legge, che abbiano previsto un termine di decadenza, definitivamente introdotto dalla legge di conversione, tra gli effetti “fatti salvi” da una legge di conversione di un distinto decreto legge, non rientra il decorso di un termine di decadenza non ancora maturato e quindi, la decadenza decorre soltanto dall’entrata in vigore della legge di conversione. (Nella specie la S.C. ha confermato sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile il termine triennale di decadenza, introdotto dall’art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238 – di modifica sul punto dell’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 – anche alle epatiti manifestatesi prima del 1997 e per le quali la domanda di indennizzo era stata presentata dopo l’entrata in vigore della legge n. 238 del 1997, precisando che il termine decorreva dall’entrata in vigore di tale ultima legge). (Rigetta, App. Genova, 20/07/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 20/02/2014, n. 4051.

In tema di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, il termine di decadenza triennale di cui all’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotto dall’art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, decorre, per i diritti insorti anteriormente, dall’entrata in vigore della nuova disciplina, senza che assuma rilievo, a tal fine, la pregressa omologa indicazione contenuta nell’art. 7, comma 4, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, trattandosi di disposizione abrogata, ai sensi dell’art. 15 preleggi a seguito della nuova regolamentazione dell’intera materia, prima ancora del decorso del termine stesso e, quindi, priva di ogni effetto.
(Rigetta, App. Cagliari, 04/09/2007). Firenze Sez. lavoro, 12/09/2013. Cass. civ. Sez. lavoro, 10/07/2013, n. 1713.

In materia di indennizzo per contagio dell’epatite da trasfusione, la relativa domanda e soggetta al termine triennale di decadenza ogni qualvolta la malattia e stata contratta in epoca antecedente alla novella introdotta dalla legge n. 238 del 1997, ma gli esiti si sono manifestati solo successivamente all’entrata in vigore di tale legge, recante la introduzione del termine di decadenza anche per le epatiti post-trasfusionali. Il decorso del termine di decadenza e, dunque, subordinato non alla data in cui e stata contratta la patologia, bensi alla data in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Consegue a quanto innanzi che a partire dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 3, comma primo, legge n. 210 del 1992, anche per i soggetti affetti da epatite contratta anteriormente e applicabile il nuovo termine triennale di decadenza, da computarsi a partire dalla data in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. App. L’Aquila Sez. lavoro, 10/04/2013.

In tema di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, il termine di decadenza triennale di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, introdotto dall’art. 1, della legge n. 238 del 1997, decorre, per i diritti insorti anteriormente, dall’entrata in vigore della nuova disciplina, senza che assuma rilievo, a tal fine, la pregressa omologa indicazione contenuta nell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 334 del 1996 non convertito, dovendosi ritenere che il decorso di un termine di decadenza non ancora maturato non rientri tra gli effetti di un decreto legge non convertito, “fatti salvi” da una legge di conversione di un distinto e successivo decreto legge, poiche la mancata conversione cancella l’onere di impedire la decadenza gravante sul titolare del diritto.
(Cassa con rinvio, App. Firenze, 27/02/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/2012, n. 1635

Con riferimento agli eventi lesivi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge n. 210/1992, il termine di decadenza triennale per la richiesta dell’indennizzo spettante per i danni conseguenti a vaccinazioni decorre dal giorno di entrata in vigore della citata legge solo se in quella data il soggetto menomato avesse gia avuto conoscenza del danno, ivi compresa la sua eziologia.
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 30/03/2011, n. 7304 in Foro It., 2011, 6, 1, 1718

Non spetta l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 ai soggetti con danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali qualora la domanda di indennizzo sia stata presentata oltre il termine triennale, previsto dalla
legge n. 238 del 1997. App. Catania, 24/06/2010 in Ragiusan, 2011, 321-322, 169

La domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo previsto in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, proposta dopo l’entrata in vigore della legge n. 238/1997, e assoggettata al termine di decadenza triennale da detta legge introdotto, ancorche il contagio fosse avvenuto in epoca precedente. App. Catania, 24/06/2010 in Foro It., 2010, 9, 1, 2418

La decadenza triennale, sancita per il conseguimento dell’indennizzo previsto in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, colpisce unicamente il diritto ai ratei maturati, ma non comporta la perdita del trattamento. Trib. Milano, 30/03/2010 in Foro It., 2010, 11, 1, 3063

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