Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Differenze vaccinazioni-trasfusioni
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, a differenza dei soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, non preveda il diritto del soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a percepire l’indennizzo sin dal momento dell’entrata in vigore della legge medesima, in quanto la situazione di coloro che hanno riportato lesioni e infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie e diversa da quella di chi abbia riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi derivati e la diversità dell’evento dannoso può ben giustificare la diversità dell’indennizzo accordato.
(Cass. civ., sez. lav., 8/2/ 2005, n. 2467, in Guida al diritto, 2005, 12, 62).