Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Diritto alla donazione
Il punto 2.1 dell’allegato III della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, deve essere interpretato nel senso che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue di cui a tale disposizione e relativo al comportamento sessuale ricomprende l’ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, laddove sia dimostrato, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che un simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio di proporzionalità , non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattie infettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffatta controindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi, tali condizioni siano rispettate. Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, 29/04/2015, n. 528/13 in Dir. Comunitario on line, 2015 – Corriere Giur., 2015, 6, 861 – Nuova Giur. Civ., 2015, 10, 947 nota di DONADIO
E’ compatibile con il diritto dell’Unione una misura nazionale quale quella prevista dalla legge francese che esclude dalla donazione del sangue, in maniera permanente, gli uomini che abbiano o abbiano avuto rapporti sessuali con un altro uomo: il giudice nazionale, però, dovrà dimostrare, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che esiste, per tali persone, un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue (come l’HIV), e che non sono disponibili tecniche efficaci di ricerca o metodi che possano garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi meno restrittivi dell’esclusione. Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, 29/04/2015, n. 528/13 in Quotidiano Giuridico, 2015 nota di BOVINO