
INDENNIZZO LEGGE 210/1992 TRASFUSIONI E VACCINAZIONI
Assistenza amministrativa e giudiziaria per ottenere l’indennizzo in caso di intempestività, assenza di nesso causale e non ascrivibilità tabellare, contagio da dialisi e i danni da vaccinazioni non obbligatorie.
Giurisprudenza massimata
SULL'INDENNIZZO LEGGE N.210/1992
- Natura dell’indennizzo – Danno biologico
- Domanda di indennizzo
- Lista Elementi #1
- Lista Elementi #2
- Lista Elementi #3
- Natura dell’indennizzo – Danno biologico
- Domanda di indennizzo
- Lista Elementi #1
- Lista Elementi #2
- Lista Elementi #3
DOMANDE CORRENTI
Trascorso il termine di 30 giorni (dalla domanda della documentazione) sarebbe opportuno diffidare la Direzione Sanitaria o, in ultima istanza, fare un esposto alla Procura della Repubblica.
Nella cartella clinica devono risultare: il modulo (in duplice copia) della richiesta di trasfusione, compilato in ogni sezione e il modulo (in duplice) copia di accompagnamento delle sacche. In particolare la richiesta di sangue deve indicare le motivazioni di trasfusione, i valori ematici al momento della richiesta, la descrizione del tipo di trasfusione (sangue intero, plasma, ecc.).
La cartella clinica deve inoltre indicare l’ora in cui viene effettuata la trasfusione e il consenso/dissenso del paziente alla terapia.
Cosa fare in caso di smarrimento (da parte dell’ospedale) della cartella clinica e della documentazione sanitaria relativa all’intervento chirurgico e alle trasfusioni di sangue?
Per inoltrare la domanda è sufficiente che la cartella clinica contenga l’annotazione dell’evento trasfusionale anche se privo dei dettagli terapeutici.
La semplice richiesta di sacche di sangue, pur se indicata in cartella clinica, non è sufficiente per richiedere l’indennizzo.
Indipendentemente dalla data del contagio, è ammessa la domanda di indennizzo purché proposta nei tempi e nelle forme previsti dalla normativa.
No. L’ulteriore liquidazione del 30% (una tantum) dell’indennizzo è previsto solo in favore di coloro che sono stati danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
La domanda di indennizzo per epatite post-trasfusionale (HBV e HCV) deve essere presentata entro il termine perentorio di 3 anni dalla conoscenza del danno che coincide con quello in cui è stata diagnosticata l’irreversibilità della patologia contratta.
No. L’indennizzo viene corrisposto in forma di arretrato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di indennizzo.
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