Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Doppia patologia
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, disciplinati dall’art. 1 legge 25 luglio 1997, n. 238 (recante modifiche ed integrazioni alla l. 25 febbraio 1992, n. 210), la previsione di un indennizzo aggiuntivo, nella misura del 50% rispetto al trattamento di base determinato in base alla tabella B) allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, in favore dei soggetti che a seguito di tali trattamenti abbiano contratto più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un grado invalidante distinto, non genera una illegittima disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., rispetto ai soggetti che abbiano contratto malattie per causa di servizio od a seguito di eventi bellici, con riferimento alla mancata estensione dell’intero tratta- mento di base ed alla limitazione dell’indennizzo al 50%, sia perché diverso e il fondamento della tutela degli invalidi di guerra e di lavoro, sia perché l’indennizzo in questione e aggiuntivo rispetto al trattamento di base.
(Cass. civ., sez. lav., 7/7/2000, n. 9138, in Mass. Giur. it., 2000).