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Eccezione: compensatio lucri cum damno

Giurisprudenza massimata – Sangue infetto

Eccezione: compensatio lucri cum damno

In tema di risarcimento danni alla salute e, nello specifico, ove si tratti di indennizzo richiesto a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto di cui alla Legge del 25 febbraio 1992, n. 210, deve ritenersi indispensabile che la richiesta venga formulata nel suo preciso ammontare ovvero che lo stesso sia comunque facilmente determinabile dal momento che l’astratta spettanza di una somma, pur compresa tra un minimo ed un massimo, non equivale ad effettiva corresponsione non potendosi attuare la cosiddetta compensatio lucri cum damno. App. Milano Sez. II, 13/01/2016

In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la “compensatio lucri cum damno” tra l’indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi dell’art. 1 Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l’omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello. (Rigetta, App. Roma, 14/05/2007). Cass. civ. Sez. III, 20/01/2014, n. 991

L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” eÌ€ finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l’esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non eÌ€ soggetta alle relative preclusioni. (Rigetta, App. Roma, 07/05/2007). Cass. civ. Sez. III, 20/01/2014, n. 992

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