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Eccezione di prescrizione ed onere della prova

Eccezione di prescrizione ed onere della prova

Chi eccepisce la prescrizione ha l’onere di allegarne i fatti e le prove su cui si fonda.

Ciò significa che in ambito di danni post-trasfusionali tale onere grava sul Ministero che dovrà dimostrare che, attraverso l’uso ordinario della diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche del tempo (i due parametri erano già  stati indicati da Cass. Civ n. 2645/2003), il danneggiato era, o avrebbe potuto essere, a conoscenza del danno e dell’autore di tale pregiudizio (oltre i cinque anni previsti per il tipo di prescrizione).

In tale direzione il Ministero convenuto dovrà allegare prove sotto il duplice profilo: 1) oggettivo, e cioè lo stato delle conoscenze scientifiche (relative alla patologia del danneggiato) e della loro diffusione; 2) soggettivo, come condizione cognitiva del danneggiato in quel momento storico che, sulla base della divulgazione del sapere medico, gli avrebbe consentito quel grado di conoscenza sufficientemente idonea ad informarlo di stato danneggiato dal sangue infetto (prima ed oltre i cinque anni prescrizionali).

Se, quindi, il danneggiato allega che in un determinato tempo è venuto a conoscenza del danno, sarà  onere del Ministero della salute eccepire la prescrizione, indicarne quali siano i fatti a fondamento dell’eccezione e, soprattutto, darne la prova che il danneggiato era pienamente consapevole del danno in un’epoca più remota da quella da lui indicata; (conforme al principio: Cass. Civ. n. 701/2004 secondo cui “..l’assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare la data alla quale si è manifestato l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto esser fatto valere nei suoi confronti”).

D’altra parte non sono condivisibili gli esiti processuali previsti da chi sostiene che qualora l’attore, “”¦nell’atto introduttivo del giudizio dia conto nei dettagli dell’articolata cronistoria del contagio, si espone ad un’eccezione di prescrizione che avrà buon gioco di essere accolta. Differente miglior sorte toccherebbe ad un attore “¦” (La Monica, Orientamenti della giurisprudenza in tema di danno da contagio post-trasfusionale, 475, Danno e resp., 2006).

A parte il principio della “vicinanza della prova” – che in ambito di danni da emotrasfusioni (come più in generale nella responsabilità medico-sanitaria) orbita intorno al Ministero della salute, quale custode del patrimonio della documentazione sanitaria (ivi compresi i riscontri ed i test virologici; le diagnosi delle patologie infettive; la conclamazione delle mera sieropositività in malattie; i referti bioptici ed ecografici; ecc.), – va precisato che nella quasi totalità dei casi l’azione risarcitoria è di regola preceduta dalla richiesta dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 e ciò consentirebbe (e permetterebbe) al Ministero convenuto (che eccepisce la prescrizione) di acquisire tutta la documentazione del danneggiato che potrebbe comprovare (se prodotta in giudizio e se fosse vero) che l’attore ha avuto conoscenza del danno in epoca più remota a quella da lui indicata in giudizio.

Anzi, l’abilità medico-sanitaria e l’agilità amministrativa del Ministero della salute di pronto accesso ai documenti sanitari espone il danneggiato ad uno squilibrio processuale (negativo e pregiudizievole) poiché egli è privo dell’uso di canali preferenziali nell’accesso ai documenti sanitari (si pensi alla pressoché totale impossibilità di ottenere le schede trasfusionali dei donatori negli anni “˜70 ed “˜80 o al frequentissimo smarrimento delle cartelle cliniche o della mancata indicazione in esse della terapia trasfusionale pur se effettuata).

Non è pertanto corretto e teorizzabile la parziale inversione dell’onere della prova per il presunto sbilanciamento in danno del Ministero sostenuta da alcuni Tribunali che hanno dichiarato la prescrizione a fronte della mera allegazione dell’eccezione ministeriale e, avverso la quale, l’attore non dedotto e provato (non ne era tenuto!) il contrario (Trib. Milano, 15 novembre 2003, inedita. Cfr. anche U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile, Padova, 2004, 186 ss.).

Non è quindi vero che la ripartizione dell’onere probatorio (con eccezione di prescrizione a carico del Ministero) premi la condotta processuale reticente del danneggiato, semmai tale ripartizione premia la condizione di favore organizzativo del Ministero.

Peraltro, prima delle Sezioni Unite del gennaio 2008, le Corti romane ritenevano che il danneggiato avesse piena conoscenza del danno solo con la comunicazione del nesso causale tra trasfusioni e patologia indicato nel verbale della Commissione Medico Ospedaliere (incaricata di esprimere il giudizio medico-legale sulla domanda di indennizzo legge n. 210/1992).

Tale orientamento è stato rovesciato dalle SS.UU.: “”¦la prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito da chi abbia contratto per contagio una malattia decorre dal giorno in cui essa viene percepita quale danno ingiusto conseguente all’altrui condotta dolosa o colposa, ovvero può essere percepita come tale, in relazione all’ordinaria diligenza del soggetto leso e tenuto conto delle comuni conoscenze scientifiche dell’epoca (nella specie, si è escluso che la prescrizione dell’azione risarcitoria proposta da soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, inizi a decorrere soltanto con la comunicazione del responso delle commissioni medico-ospedaliere, competenti in materia di indennizzo)”¦” (Cass. Civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 581; Cfr. anche Cass. Civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 576). Avv. Rosita Mezzini

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