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Esercizio attività  pericolosa

Giurisprudenza massimata – Sangue infetto

Esercizio attività pericolosa

Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso di emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il Ministero della Salute; ne consegue che la responsabilità di quest’ultimo per i danni conseguenti ad infenzione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. e non in quella di cui all’art. 2050 c.c. Cass. civ. Sez. III, 22/01/2015, n. 1136 in Danno e Resp., 2015, 4, 383 nota di BARBATO

In tema di responsabilità per danni derivanti da trattamenti sanitari di emo-trasfusione le ragioni della logica e del diritto esigono che sia ascritto alla amministrazione pubblica responsabile del servizio l’onere di contraddire con elementi probatori specifici e riscontrabili ad una siffatta configurazione di responsabilità colposa per condotta omissiva, dimostrando di avere adottato tutte le misure regolamentari e scientifiche adeguate e idonee ad evitare o a attenuare in forma sensibile la produzione dell’evento dannoso in base alle metodiche ideate ed applicabili all’epoca della inoculazione del sangue raccolto, trattato e distribuito per uso trasfusionale, in perfetta corrispondenza con la disciplina normativa vigente nella ipotesi esimente stabilita nell’esercizio di attività pericolose dall’art. 2050 cod. civ.. Trib. Roma Sez. II, 08/04/2014

In tema di responsabilità per danni derivanti da trattamento sanitario per emo-trasfusione, è onere della amministrazione pubblica responsabile del servizio sanitario fornire elementi probatori specifici e riscontrabili finalizzati ad escludere una propria responsabilità colposa per condotta omissiva, dimostrando di avere adottato tutte le misure regolamentari e scientifiche adeguate e idonee ad evitare o ad attenuare in forma sensibile la produzione dell’evento dannoso, in base alle metodiche ideate ed applicabili all’epoca della inoculazione del sangue raccolto, trattato e distribuito per uso trasfusionale, così da poter invocare l’esimente prevista nelle ipotesi di esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.. Trib. Roma Sez. II, 12/03/2014

Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui eÌ€ tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la responsabilità di quest’ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, eÌ€ inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 del codice civile e non in quella di cui all’art. 2050 del medesimo codice. Trib. Milano Sez. X, 09/10/2012.

Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui eÌ€ tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la responsabilità di quest’ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, eÌ€ inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. e non in quel- la di cui all’art. 2050 c.c. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 5 aprile 2002). (Cass. civ., sez. un., 11/1/2008, n. 576, in Mass. Giur. it., 2008 ““ CED Cassazione, 2008).

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