Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Esperibilità dell’azione risarcitoria. Cumulo
In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la “compensatio lucri cum damno” tra l’indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi dell’art. 1 Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l’omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello. (Rigetta, App. Roma, 14/05/2007). Cass. civ. Sez. III, 20/01/2014, n. 991 (rv. 629704)
L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l’esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni. (Rigetta, App. Roma, 07/05/2007). Cass. civ. Sez. III, 20/01/2014, n. 992 (rv. 629820)
In materia di risarcimento dei danni derivati al paziente dalla malattia contratta a seguito di trasfusioni da sangue infetto, deve ritenersi pienamente ammissibile il concorso delle due forme di tutela da rinvenirsi nell’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. e nell’indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, il quale, invero, non ha natura risarcitoria, ma carattere assistenziale in senso lato, essendo riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà . Trib. Bari Sez. III, 23/10/2013.
Il risarcimento del danno spettante al paziente, contagiato dopo essere stato sottoposto ad emotrasfusione, a seguito dell’accertata responsabilità del Ministero della Salute, non puo essere escluso dall’avere il medesimo già percepito l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992. I due rimedi, invero, di cui l’uno riparatorio e l’altro reintegratorio del pregiudizio subito, operano su una diversa area di incidenza e possono, dunque, legittimamente coesistere. Trib. Palermo Sez. III, 08/10/2013.
In tema di danno alla salute, conseguente ai trattamenti sanitari, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione di cui all’art. 2043 c.c., la vittima ha diritto alla corresponsione di un equo indennizzo, qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie, ed alla prestazione di misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria discrezionalità , ove ne ricorrano i presupposti, a norma degli artt. 2 e 38 della Costituzione. In tal ultima ipotesi rientra la situazione giuridica di coloro i quali siano affetti da epatite.
Per la tutela della posizione giuridica di costoro, infatti, eÌ€ intervenuto il legislatore con la legge n. 210 del 1992, prevedendo la corresponsione, in loro favore, di un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 della Costituzione, a fronte di eventi determinati da una situazione di bisogno. La ratio di tale misura risiede nell’insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore. Cass. civ. Sez. lavoro, 27/09/2013, n. 22256.
La legge n. 210 del 1992, come novellata dalla legge n. 238 del 1997, ha inteso attribuire il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato ai soggetti che, a seguito di contagio da HIV o da epatiti conseguente a somministrazione di sangue o suoi derivati, abbiano riportato lesioni od infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica; la corresponsione di tale indennità (che non ha natura risarcitoria, ma carattere assistenziale) intende realizzare una forma di solidarietà sociale e pertanto non preclude al beneficiario il diritto di promuovere nei confronti della P.A. un’azione risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio. (Trib. Roma, 27/11/ 1998, in Foro it., 1999, I, 313 ““ Questione Giustizia, 1999, 548, nota di Lamorgese).