Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Giurisdizione – Competenza
• Per il contenuto dell’art. 1 della l. n. 210/1992 (che attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità , con conseguente menomazione permanente dell’integrita psico-fisica, il “diritto†ad un indennizzo da parte dello Stato) la relativa situazione giuridica ha consistenza di diritto soggettivo, confermata dalla circostanza che l’Amministrazione deve, al riguardo, operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere discrezionale. Del resto lo stesso art. 6 di detta l. n. 210/1992, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliera e esperibile l’azione davanti al Giudice ordinario competente.
(T.A.R. Lazio, Roma, sez. III- quater, 19/5/2008, n. 4502, Massima redazionale, 2008).
• L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla l. 25 febbraio 1992, n. 210, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, tant’è che esso e alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del S.s.n.; pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall’art. 442 c.p.c., e quindi in riferimento ad esse trova applicazione anche l’art. 444 c.p.c., come modificato dall’art. 86 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che prevede che le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall’art. 442 c.p.c. sono di competenza del Tribunale – in funzione di giudice del lavoro – nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore (Cassazione civile, sez. lav., 9 maggio 2003. n. 7141).
(App. Potenza, sez. lavoro, 8/2/2007, Massima redazionale, 2007).