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Indennizzo legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie – Il Sole 24 ore Sanità

La sentenza 687/2015 del Tribunale di Roma – sez. lavoro, del 23 gennaio 2015, perviene a un’interpretazione estensiva del sistema indennitario previsto dalla legge 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da (tutte) le vaccinazioni obbligatorie e da soggetti danneggiati da (tutte) le vaccinazioni obbligatorie e da «”¦ vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 “¦» (articolo 3, comma 3, della legge 362/1999).

Oltre alle suindicate previsioni legislative, per il tribunale capitolino esiste un’area di indennizzabilità che oltrepassa i limiti dei presupposti legislativi della obbligatorietà delle vaccinazioni (legge 210/1992) e della non obbligatorietà ma solo per le vaccinazioni antipoliomielitiche somministrate a partire dal 1959 (legge 362/1999). Il tribunale di Roma sostiene infatti che, attraverso una lettura costituzionalmente orientata, la obbligatorietà prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992, non può non contemplare quei casi in cui la vaccinazione si è resa necessaria, o comunque percepita come obbligatoria, da parte dei destinatari di solleciti, incentivi e promozioni del trattamento terapeutico da parte delle autorità sanitarie sta-tali e locali.

Il concetto è chiaro: l’interesse pubblico volto al conseguimento della salute collettiva, e perseguito anche attraverso l’imposizione – diretta per legge o indiretta per sollecitazione del-l’autorità sanitaria – di un tratta-mento sanitario di fatto reso obbligatorio, non può travolgere i diritti del singolo fino al punto di una “non condivisione” da parte dello Stato dell’eventuale danno derivante al cittadino che si è diligentemente sottoposto a detto trattamento. Invero, il dovere di solidarietà esplicato dall’articolo 2 della Costituzione impone, attraverso il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge 210/1992, un contrappeso economico, compensativo dei danni derivati dal trattamento terapeutico, da erogarsi in favore di chi si sia sottoposto alla legge sanitaria o a provvedimenti che seppur non normativi hanno un’autorità cogente sulle scelte dei destinatari. Senza questa interpretazione – nel caso deciso dal tribunale di Roma con la sentenza in esame – la vaccinazione antipoliomielitica effettuata su una neonata nel 1958, poi risultata gravemente danneggiata proprio dalla malattia che con il vaccino si voleva prevenire, non avrebbe avuto il requisito della obbligatorietà richiesto dall’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992 per il riconoscimento dell’indennizzo: «”¦ chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana “¦», nè il requisito cronologico previsto all’articolo 3, comma 3, della legge 362/1999, per la «”¦ vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 “¦».

Rifacendosi ai princìpi dettati dalla Corte costituzionale nel-le sentenze 27/1998 e 423/2000, il tribunale di Roma ha corretta-mente sottolineato che «”¦ il fondamento dell’indennizzo non va individuato “¦ nell’obbligatorietà della vaccinazione, quanto nell’interesse della collettività (nei confronti del quale, semmai, l’imposizione dell’obbligo della vaccinazione si configura come uno strumento). Lo Stato ha il dovere solidaristico di non lasciare solo chi abbia corso un rischio (quello di subire lesioni conseguenti al vaccino) nell’interesse e a tutela della salute della collettività.

Posto ciò, la legge che si risolvesse a indennizzare quanti avessero corso un rischio individuale per perseguire detto interesse collettivo dietro la minaccia di una sanzione, escludendo, invece, coloro i quali si fossero risolti alla medesima scelta pur in assenza di costrizioni e tuttavia animati dal-la medesima finalità solidaristica di tutela della collettività sa-rebbe assolutamente irragionevole e incostituzionale “¦». Quanto alla prova della forte incentivazione e promozione (non normativa) della vaccinazione antipoliomielitica, da par-te dell’autorità sanitaria del 1958 (sindaco e medico provinciale), la ricorrente danneggiata ha sottoposto al tribunale di Ro-ma una lettera dell’epoca indirizzata ai genitori della neonata poi rimasta paralizzata che non la-sciava dubbi sulla «obbligatorietà di fatto del trattamento» sanitario.

Pur decidendo sui danni da vaccinazioni effettuate in tempi remoti (1958), la sentenza capitolina si innesta su una concezione moderna della salute pubblica e su una interpretazione dinamica dei trattamenti sanitari posti per la sua tutela (come le vaccinazioni) ed è perfettamente in linea con le ultime sentenze della Corte costituzionale che ha reso indennizzabili, ai sensi della legge 210/1992, alcune vaccinazioni non obbligatorie come quelle contro morbillo-parotite-rosolia (Corte costituzionale, 26/4/2012, n. 107).

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