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Interruzione della prescrizione

Interruzione della prescrizione

Le Sezioni Unite hanno affrontato e risposto al quesito: se costituisca atto interruttivo della prescrizione (del diritto all’esercizio dell’azione risarcitoria proposta nei confronti del Ministero della Salute) la domanda di indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992.

Prima di allora si avevano rare notizie giudiziarie sulla tematica, fatto salvo il Tribunale di Milano (20 marzo 2004) e la Corte di Appello di Napoli (5 aprile 2002, n. 1093) che avevano negato l’interruzione poiché il riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 non esplicherebbe alcune effetto sulla (successiva) domanda di risarcimento, vista la diversità dall’indennizzo che risulta indifferente a qualsiasi profilo di accertamento della relazione dell’elemento soggettivo (colpa) con il danno.

Mantenendo tale orientamento, le SS.UU. hanno stabilito che “”¦ricordando che non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., ma solo quella con cui l’attore chieda il riconoscimento e la tutela di quello stesso diritto di cui si eccepisca la prescrizione (in questo senso Cass. 16 gennaio 2006, n. 726 e Cass. 8 febbraio 2006, n. 2811), osserva che a maggior ragione nessun effetto interruttivo può spiegare la domanda di indennizzo avanzata in sede amministrativa, rispetto alla domanda giudiziale di risarcimento del danno”¦” (L. Rubino, Il danno da emotrasfusioni (e da somministrazione di emoderivati), 208, IPSOA, 2008). Avv. Rosita Mezzini

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