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La causalità  giuridica

La causalità giuridica

Accertato il rapporto di causalità materiale (an debeatur), il giudice procede all’accertamento della c.d. “causalità giuridica” che consiste in una seconda indagine per verificare se vi è nesso fra il fatto illecito (azione o omissione) e il conseguente pregiudizio eventualmente risarcibile.

In tale direzione, meglio conosciuta come l’accertamento del quantum debeatur, il diritto civile non è orfano di norme (come invece nel caso della “causalità materiale”).

Infatti, in virtù del combinato disposto dell’art. 2056 c.c., che richiama in ambiente di illecito civile l’art. 1223 c.c., risulta che “”¦il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”¦”
L’applicazione dell’art. 1223 c.c. individua e delimita lo spazio risarcitorio come normale o regolare causa del fatto altrui (inadempimento o illecito) distinguendo come risarcibili, in ambito contrattuale, le conseguenze dirette ed immediate e, in ambito extracontrattuale, anche i pregiudizi indiretti e mediati (contraddistinti come normali conseguenze secondo la regolarità causale). Avv. Rosita Mezzini

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