La causalità giuridica
Accertato il rapporto di causalità materiale (an debeatur), il giudice procede all’accertamento della c.d. “causalità giuridica” che consiste in una seconda indagine per verificare se vi è nesso fra il fatto illecito (azione o omissione) e il conseguente pregiudizio eventualmente risarcibile.
In tale direzione, meglio conosciuta come l’accertamento del quantum debeatur, il diritto civile non è orfano di norme (come invece nel caso della “causalità materiale”).
Infatti, in virtù del combinato disposto dell’art. 2056 c.c., che richiama in ambiente di illecito civile l’art. 1223 c.c., risulta che “”¦il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”¦”
L’applicazione dell’art. 1223 c.c. individua e delimita lo spazio risarcitorio come normale o regolare causa del fatto altrui (inadempimento o illecito) distinguendo come risarcibili, in ambito contrattuale, le conseguenze dirette ed immediate e, in ambito extracontrattuale, anche i pregiudizi indiretti e mediati (contraddistinti come normali conseguenze secondo la regolarità causale). Avv. Rosita Mezzini