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La causalità  materiale

La causalità materiale

Come è noto, a chi si occupa di responsabilità civile, in assenza di una specifica definizione legislativa nel diritto civile, la consistenza del nesso causale deve necessariamente passare attraverso l’elaborazione della giurisprudenza e della dottrina poiché “”¦per il sorgere della responsabilità civile è necessario che sussista un fatto illecito, che si compone di un elemento oggettivo (rappresentato dalla condotta del danneggiante, dal danno ingiusto e dalla esistenza di un rapporto di causalità materiale tra il primo e il secondo), e da un elemento soggettivo, la c.d. colpevolezza ossia la sussistenza del dolo o della colpa in capo al danneggiante”¦.il problema del nesso causale emerge nel diritto come necessaria ricostruzione a posteriori del processo di causazione di determinati eventi giuridicamente rilevanti le cui premesse sono in parte ignote all’interprete, che dovrà muoversi secondo procedimenti logici di tipo induttivo sulla base di un confronto incrociato di condizioni controfattuali”¦” (Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione n. 35 del 27 marzo 2007).

In tale prospettiva il danneggiato, quand’anche esentato dal provare l’elemento soggettivo della controparte o agevolato dalla particolare fattispecie, è sempre onerato dal provare il nesso di causalità.
La giurisprudenza e la dottrina concordano nell’isolare due momenti per accertare il nesso causale, definibile (in ambito penale) come “”¦un elemento costitutivo della fattispecie di reato e ha la funzione di criterio di imputazione dell’elemento lesivo”¦” (Domenico Chindemi, Responsabilità del medico, 189, Altalex, 2009)
Il primo di questi momenti è conosciuto come “causalità materiale” (o più semplicemente “causalità naturale”) quale ricerca ed accertamento del rapporto che lega fra loro il fatto (commissivo o omissivo) e il danno ingiusto (il pregiudizio). In tale ricerca, come già  detto, soccorre al diritto civile (Cfr. Cass. n. 11386/1997; Cass. n. 8348/1996; Cass. 268/1996; Cass. 5923/1995 che applicano gli artt. 40 e 41 c.p. per l’accertamento del nesso causale c.d “materiale” in ambito di responsabilità civile) quanto previsto dall’art. 40 c.p., secondo cui “”¦nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”¦”, nonchè l’art. 41 c.p.: “”¦il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”¦”

In particolare, dall’attenta lettura del primo comma dell’art. 41 c.p., risulta ampliato il rapporto che lega fra loro l’evento e le altre eventuali componenti causali, con la precisazione che il loro accadimento non è idoneo di per sé ad interrompere il nesso causale.

Tuttavia, proseguendo l’analisi dell’art. 41 c.p., il “”¦secondo comma delimita l’operatività delle due precedenti norme, e prevede che . Quindi, laddove l’art. 40 e l’art. 41 primo comma attengono alla individuazione del nesso, l’art. 41, secondo comma, attiene alla individuazione delle cause di interruzione del rapporto causale”¦” (Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione n. 35 del 27 marzo 2007).
L’accertamento della “causalità materiale”, attraverso le necessarie regole del diritto penale, costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile dell’indagine sulla responsabilità civile poiché da essa risulterà l’an risarcitorio e cioè se all’esito sussistono i presupposti per accedere alla seconda fase: l’accertamento della “causalità giuridica”.

Tuttavia, prima di procedere all’esame di questa seconda fase, è opportuno esaminare le principali teorie sul nesso causale, fra cui emerge incontrastata quella della “conditio sine qua non”, secondo la quale “..in presenza di un evento dannoso, tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause”¦” (Cass. civ., Sez. III, 07/10/1987, n. 7467). Tutte le altre teorie sul nesso causale sembrano esistere come correttivi della “conditio sine qua non” allo scopo di arginare gli effetti di una sua rigida applicazione.
Così la teoria della “causalità adeguata” per cui risulterà responsabile del danno conseguente alla sua condotta (commissiva o omissiva) chi poteva, al tempo in cui ha agito, prevedere quella conseguenza dannosa e, quindi, ad esclusione dei pregiudizi imprevedibili ed imponderabili.

A temperare la teoria “conditio sine qua non” vi è inoltre quella della “regolarità causale”, che imputa al soggetto tutte (ma anche solo) le conseguenze che sono il normale e regolare iter di quel fatto provocato dall’azione o dall’omissione secondo l’id quod plerumque accidit.
Vi è poi la teoria della “causalità efficiente” che procede ad una ricostruzione degli antecedenti causali delle conseguenze attraverso il seguente ordine: 1) la causa efficiente: ciò che fa sì che il fatto avvenga; 2) la condizione: la circostanza che si deve verificare perchè a sua volta si verifichi il fatto; 3) l’occasione: l’insieme di circostanze favorevoli o sfavorevoli.

In ultimo, la teoria della “causalità umana” che valorizza l’esperienza umana e la capacità dell’individuo di percepirsi e percepire l’esterno. Secondo tale teoria l’uomo è in grado di ponderare in anticipo le conseguenze che possono determinarsi in forza di una sua azione o omissione e, quindi, in grado di dirigere gli eventi ed i fatti sottosti, in quel momento, al suo arbitrio (salvo il fatto eccezionale). Avv. Rosita Mezzini

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