La durata della prescrizione in caso di reato
L’art. 2947c.c., commi 1 e 3, stabilisce per la responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione quinquennale; tale termine può essere ampliato qualora la legge consideri il fatto illecito, generatore del diritto al risarcimento, come reato per il quale sia previsto un termine prescrizionale più ampio.
Nella gamma dei reati configurabili, accanto alla responsabilità da emotrasfusioni infette, si ravvisano in particolare le lesioni colpose e l’epidemia colposa.
Prima della riforma del regime della prescrizione penale (Legge ex Cirielli, 5 dicembre 2005, n. 251), i due reati si prescrivevano in cinque anni e pertanto per fruire di un termine di prescrizione più ampio, il danneggiato avrebbe dovuto riferirsi al reato di lesioni colpose plurime o di epidemia colposa, per i quali era invece prescritto un termine di dieci anni. Tuttavia, prima delle Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008, la giurisprudenza di merito, salvo eccezioni ( Per la configurabilità del reato di epidemia colposa, Trib. Napoli, IV sez., 17 gennaio 2006, mentre non lo ritiene configurabile Trib. Napoli , IX sez., 20 dicembre 2001), era prevalentemente orientata per l’esclusione della configurabilità dei reati di lesioni colpose plurime e di epidemia ( Trib. Milano, n. 1756/04, n. 4688/05, n. 5517/05; Trib. Lecce, 19 luglio 2004 e 19 settembre 2005; Trib. Bologna, 5 maggio 2003; Trib. Genova, 18 novembre 2002; Trib. Venezia, 27 marzo 2006).
Anche ove fosse stato ipotizzato l’omicidio colposo, per il combinato disposto degli artt. 157 e 590 c.p., la prescrizione era di fatto di cinque anni.
A sostegno delle ragioni dell’esclusione del reato di epidemia colposa si è sostenuto che, poiché il bene tutelato dalla norma non è l’integrità fisica di un individuo ma la salute pubblica, sarebbe stato necessario che per la configurazione del reato vi fosse un pericolo idoneo a minacciare l’integrità fisica di più persone quale la collettività in genere o comunque un indeterminato numero di persone.
Quanto al reato di lesioni plurime, l’esclusione è stata sostenuta dalla impossibilità di ricondurre in capo al Ministero della salute un’unica condotta omissiva idonea a cagionare danni a tutti i soggetti danneggiati.
Per le suddette ragioni le corti capitoline (Tribunale e Corte di Appello), in controtendenza, avevano ricevute critiche di genericità richiamando sbrigativamente la rilevanza penalistica della condotta omissiva del Ministero per affermarne conseguenze di applicabilità di un più ampio termine prescrizionale (Trib. Roma, 14 giugno 2001; App. Roma n. 133/04; Trib. Roma n. 20902 del 30 maggio 2001; Trib. Roma 10 marzo 2004; Trib. Roma 29 agosto 2005 n. 18523; Trib. Roma 31 agosto 2006).
La tematica della rilevanza penale del termine prescrizionale in ambito civile era stata appena sfiorata dalla Corte di Cassazione n. 11609/05 che non entrava nel merito della questione poiché il ricorso del Ministero della salute veniva dichiarato inammissibile (avrebbe dovuto impugnare non solo l’eccezione attinente alla durata del termine prescrizionale ma anche quello relativo alla sua decorrenza).
Ulteriori ragioni di non applicabilità (del comma 3 dell’art. 2947 c.c.) venivano sostenute in ragione del fatto che il Ministero della salute, pur essendo responsabile dell’omessa sorveglianza del sangue per uso terapeutico, connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia, non poteva considerarsi come soggetto che avesse volontariamente diffuso le patologie post-trasfusionali poiché non solo non era a diretto contatto con la sorgente del rischio ma anche perchè l’HBV e l’HCV, in particolare, non sono malattie a sviluppo rapido ed incontrollato a danno di un numero indeterminato di individui.
In ogni caso, al tempo delle SS.UU. del 2008 “”¦questo aspetto della problematica sulla prescrizione”¦(era)”¦destinato a perdere almeno in parte il suo rilievo in futuro atteso che, per effetto della legge 5 dicembre 2005 n. 251 il termine di prescrizione per entrambi i reati è stato abbassato a sei anni. In effetti, al fine di sottrarre ad una prescrizione troppo veloce un gran numero di controversie in tema di risarcimento dei danni da emotrasfusioni, appare più congruo sviluppare le argomentazioni in tema di decorrenza della prescrizione negli illeciti lungolatenti (alle quali è dedicato il paragrafo successivo), piuttosto che sostenere l’idoneità del contagio nei confronti di un singolo a produrre una lesione plurima o la configurabilità di un’epidemia, per quanto non possa nè debba sottovalutarsi la vastità del fenomeno del contagio post-trasfusionale, che ha indotto lo stesso legislatore ad intervenire prevedendo un indennizzo in favore dei soggetti che avessero contratti i virus per tale causa”¦” (Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione n. 35 del 21 marzo 2007).
In tale direzione si sono espresse le Sezioni Unite: “”¦posto che, qualora i soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, abbiano fatto valere la responsabilità dell’amministrazione sanitaria, addebitandole l’omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati, non sono configurabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime, l’azione risarcitoria non è assoggettata alla prescrizione stabilita dalla legge penale per tali fattispecie criminose, mentre operano la prescrizione quinquennale, per le vittime di lesioni colpose, e la prescrizione decennale, in favore di chi abbia agito iure proprio per il risarcimento del danno derivante dall’omicidio colposo del proprio congiunto (nella specie, posto che ai fini civilistici va tenuto in considerazione il regime della prescrizione previsto alla data del fatto, la corte ha dato rilievo alla disciplina della prescrizione penale antecedente all’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251″¦” (Cass. Civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 581, cfr. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 576). Avv. Rosita Mezzini