La legittimazione passiva nelle cause di risarcimento
Nonostante il Ministero della salute abbia ribadito la propria carenza di legittimazione passiva, le SS.UU. hanno confermato l’orientamento della Corte che con la Sentenza n. 11609 del 2005 aveva rigettato il ricorso del dicastero poiché “”¦ancor prima dell’entrata in vigore della legge 4.5.1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità “¦”.
Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che anche dopo il trasferimento di alcune funzioni statali in tema di sanità dal Ministero alle Regioni, in attuazione dell’art. 117 Cost., il ruolo dell’amministrazione statale è rimasto centrale: primario nella programmazione e, in particolare, nel controllo che si attua attraverso il Piano Sanitario Nazionale.
Infatti, seppur in presenza di una normativa episodica e non composta, la Suprema Corte ha acclarato la legittimazione passiva del Ministero della salute poiché tale normativa di riferimento era idonea e coerente nell’individuare le funzioni apicali del dicastero a cui di fatto era attribuita l’ultima e definitiva parola nella tutela, in generale, della salute pubblica e, in particolare, nella programmazione, pianificazione, coordinamento e vigilanza nella raccolta, frazionamento, lavorazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati.
Peraltro, le SS.UU. hanno affermato che “”¦il giudice di merito può accertare se, in assenza di altri fattori, l’omissione di vigilanza da parte del Ministero della salute rispetto all’impiego di sangue umano per uso terapeutico presso una Asl possa aver provocato in un soggetto una patologia da virus HIV o HBV o HCV”¦(e che) la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 576).
Tale orientamento non sorprende anche perchè i giudici di merito hanno costantemente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero della salute che ha tentato di indicare come probabili, o quantomeno possibili, responsabili dei danni post-trasfusionali altri soggetti pubblici, come le Regioni o le Asl nonchè i medici e le strutture sanitarie. Avv. Rosita Mezzini