La “nuova” responsabilità medico-sanitaria alla luce delle SS.UU. dell’11 gennaio 2008
L’undici gennaio del 2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato, con dieci sentenze “gemelle”, i principi giuridici e giudiziari sottesi alle problematiche dell’indennizzo previsto dalla legge n. 201/1992 e del risarcimento da trasfusioni di sangue infetto.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno ridisegnato la mappa della responsabilità del medico, della struttura sanitaria e del Ministero della salute a cui, quella indennitaria e risarcitoria da emotrasfusioni, accedono come specifica categoria nel più grande contenitore della responsabilità sanitaria.
Dovendo pronunciarsi su una “frazione di responsabilità “, quella da somministrazione di sangue, le Sezioni Unite hanno deciso, anzi hanno dovuto decidere, sull’intera struttura della responsabilità medico-sanitaria e dell’Amministrazione della salute pubblica.
Un percorso, quello della Cassazione, necessitato dalla impossibilità di motivare le emanande decisioni, in una materia così specifica come i danni post-trasfusionali, senza prima spiegare il funzionamento del nesso causale, specie nelle omissioni sanitarie, secondo le principali teorie che regolano l’imputazione di responsabilità nella condotta medica.
Infatti, l’infezione post-trasfusionale, prima di essere addebitabile al Ministero della salute, è prima di tutto un’attività del donatore e del centro trasfusionale; poi una scelta terapeutica del medico (oggi condivisa con il paziente) e una prestazione dell’obbligazione della struttura sanitaria; ed ancora un servizio dell’Asl e della Regione; una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale e dello Stato. Avv. Rosita Mezzini