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Legittimazione passiva del Ministero della salute, Regione e ASL

Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92

 

Legittimazione passiva del Ministero della salute, Regione e ASL

In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale. Trib. Milano Sez. lavoro, 11/02/2015

Sussiste la legittimazione ad agire del solo Ministero della Salute relativamente alle controversie volte alla corresponsione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, in favore di soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa delle vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio. Trib. Bari Sez. lavoro, 03/10/2014

Nonostante il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 abbia trasferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative in tema di salute umana, residua, a mente dell’art. 123, una legittimazione passiva dello Stato e, nella fattispecie, del Ministero della Salute in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue e di vaccinazioni obbligatorie come statuito dall’art. 8, comma 1 della Legge del 25 febbraio 1992 n. 210. Trib. Bari, 09/07/2014

In ordine a tutte le istanze proposte ai sensi della legge n. 210 del 1992, qualunque sia l’epoca della domanda amministrativa e qualunque sia la data in cui la medesima sia stata trasmessa dalle Usl al Ministero della Salute, la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso spetta in ogni caso al Ministero della Salute. Trib. Bari Sez. lavoro, 14/05/2014

Ferma la legittimazione passiva del Ministero della salute in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste tuttavia la legittimazione della Regione, che abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo in linea capitale, nella causa promossa dal danneggiato per il pagamento degli interessi maturati per la sua tardiva corresponsione, secondo gli ordinari principi in materia di inadempimento delle obbligazioni civili. (Rigetta, App. Catanzaro, 20/12/2007). Cass. civ. Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6336 (rv. 630104)

Nelle cause promosse dai soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, onde ottenere il pagamento degli interessi maturati per la tardiva corresponsione dell’indennizzo, sussiste la legittimazione passiva della regione ove quest’ultima abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo in linea capitale. Cass. civ. Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6336 in Foro It., 2014, 9, 1, 2567 – Ragiusan, 2014, 367-368, 155

In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale.
Trib. Bari Sez. lavoro,29/11/2013

In relazione alla domanda giudiziale volta ad ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in conseguenza del contagio a seguito delle vaccinazioni obbligatorie, secondo quanto disposto dall’art. 123 del D.Lgs. n. 112 del 1998, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, indipendentemente da quando sia stata presentata la domanda di indennizzo.
App. L’Aquila Sez. lavoro, 22/10/2013

Il Ministero della Salute e il solo soggetto avente la legittimazione passiva relativamente alle controversie concernenti l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 in favore di soggetti che, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, abbiano riportato danni irreversibili.
Trib. Genova Sez. lavoro, 25/09/2013

In tema di indennizzo, ai sensi della legge n. 210/1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della Salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle UsI al Ministero della Salute, dovendosi ritenere che l’art. 123, D.Lgs. n. 112/1998, nel conservare “allo stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della Salute sia in sede amministrativa che giudiziale, cosi da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall’art. 112, 2 comma, lett. f) D.Lgs. n. 112 /1998, prevedendo il trasferimento alle regioni – mediante diversi decreti del presidente del consiglio dei ministri susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – degli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative delle regioni ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
Trib. Napoli Sez. lavoro, 27/03/2013

Circa la legge n. 210 del 1992, la legittimazione a contraddire in giudizio si radica in capo al soggetto onerato della prestazione richiesta e che, nella specie, nonostante il trasferimento alle Regioni dell’onere economico per la erogazione, la perdurante legittimazione del Ministero e prevista dal D.Lgs. n. 112/1998, articolo 123, considerato altresì che il titolo dell’articolo 123 e “Contenzioso”, per cui il termine “ricorsi” non si può circoscrivere ai soli ricorsi.
Trib. Napoli Sez. lavoro, 27/03/2013

Nel procedimento instaurato dai soggetti che abbiano subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo contemplato dalla legge n. 210 del 1992, la legittimazione passiva compete al Ministero della Salute, in quanto soggetto pubblico che decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chiede la prestazione assistenziale.
Trib. Perugia Sez. lavoro, 22/03/2013

In relazione alle controversie inerenti il diritto del paziente all’indennizzo previsto in relazione ai danni riportati in conseguenza dei danni irreversibili causati dalle vaccinazioni obbligatorie, dalle trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale.
Trib. Bologna Sez. lavoro, 05/04/2013

Stante l’art. 123 del D.Lgs. n. 112 del 1998, deve riconoscersi sempre la legittimazione passiva del Ministero della Salute in ordine alle controversie concernenti l’indennizzo per contagio da trasfusione di sangue, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
App. L’Aquila Sez. lavoro, 28/05/2012

Sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute in relazione alle controversie promosse dai soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, al fine di accertare il diritto all’indennizzo previsto in loro favore.
Cass. civ. Sez. Unite, 09/06/2011, n. 12538 in Foro It., 2011, 10, 1, 2700

Nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in favore dei soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute e non delle Regioni, anche riferimento alle istanze presentate, in sede amministrativa, in data successiva al 21 febbraio 2001.
Cass. civ. Sez. Unite, 09/06/2011, n. 12538 in Corriere del Merito, 2011, 11, 1067 nota di TRAVAGLINO Ragiusan, 11, 331-332, 19

Il disposto dell’art. 123, D.Lgs. n. 112 del 1998, che indica il Ministero come il soggetto che funge da controparte in sede contenziosa per la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatoria, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, non può essere derogato da disposizioni di rango inferiore, come i DCPM, i quali valgono solo a segnare l’iter temporale e burocratico di trapasso dei fondi dar Ministero alla ASL che e il soggetto incaricato del pagamento.
Trib. Taranto Sez. lavoro, 15/05/2012

Non sussiste la legittimazione passiva dell’azienda sanitaria locale e della regione, bensì quella del ministero della salute, in relazione alla domanda volta al conseguimento dell’indennizzo previsto in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili per aver contratto l’epatite a seguito di trasfusioni di sangue.
Trib. Milano, 30/03/2010 in Foro It., 2010, 11, 1, 3063

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