Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Legittimazione passiva del Ministero della salute

Giurisprudenza massimata – Sangue infetto

Legittimazione passiva del Ministero della salute

Nel giudizio risarcitorio promosso al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito dal paziente in conseguenza della patologia contratta in occasione di emotrasfusioni, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute. Tale organo, invero, ha sempre avuto il compito, primario e fondamentale, della farmacovigilanza e, dunque, di stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio, con conseguente assunzione degli obblighi di controllo, di direttiva e di sorveglianza, il tutto nell’ambito della competenza generale della tutela della salute pubblica e del controllo sui medicinali, ai quali la legge assimila il sangue e i suoi derivati. Trib. Firenze Sez. II, 03/02/2015

E’ configurabile in astratto una responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti alle infezioni
da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrafusi per la omessa vigilanza esercitata dall’Amministrazione pubblica sulla sostanza e sugli emoderivati impiegati negli interventi trasfusionali. In tal senso, stante la titolarità in capo all’Amministrazione statale del rapporto dedotto in giudizio, si rivela inutile nel relativo procedimento risarcitorio accertare la sussistenza di una responsabilità concorrente dell’Azienda Sanitaria in quanto, al più ricorrendo un’obbligazione solidale, il creditore puo chiedere il riconoscimento dell’intero suo credito nei confronti di ciascun debitore. Trib. Trento, 25/05/2011.

Sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal soggetto che abbia contratto una malattia infettiva nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa di infermiere, dipendente ASL sin dal 1973 e risultante affetto della patologia nel 1997. In tal senso, invero, deve rilevarsi che anche prima della entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, recante la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sussisteva in materia, sulla base dell’allora vigente legislazione, un obbligo di controllo, di direttive e di vigilanza in materia di sangue umano da parte della menzionata Pubblica Amministrazione, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria.
La omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo specifico concernente la tutela della salute pubblica, espone, difatti, il medesimo a responsabilità extracontrattuale ogniqualvolta dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi. App. Napoli Sez. I, 17/01/2011.

Telefono(+39) 077 341 80 25​
IndirizzoViale XVIII Dicembre 57, Latina
Emailavvocati@dannidasangue.it

Studio legale Mattarelli-Mezzini

 Telefono
(+39) 077 341 80 25
 Indirizzo
Viale XVIII Dicembre 57, Latina
 Email
avvocati@dannidasangue.it

This Pop-up Is Included in the Theme !
Best Choice for Creatives
Purchase Now