Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Natura dell’indennizzo – Danno biologico

Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92

La tutela privilegiata per le provvidenze da invalidità pensionabile di cui all’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. esprime un principio di economia processuale ex art. 111, primo e secondo comma, Cost. funzionale ad una sollecita risposta giudiziaria alla domanda di tutela di diritti considerati primari, sicché essa trova applicazione anche all’indennizzo, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i pregiudizi permanenti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che si configura come diritto soggettivo ad una prestazione economica a carattere assistenziale al quale sono sottese ragioni di solidarietà (art. 2 Cost.) e di contrasto del bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 16/04/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 16/02/2015, n. 3064 (rv. 634318)

L’indennizzo cui ha diritto il danneggiato da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, consiste in un assegno reversibile per quindici anni ed è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito. E’ altresì rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Trib. Torino Sez. lavoro, 10/06/2014

L’indennizzo aggiuntivo di cui all’art. 1, comma 7, della legge 25 luglio 1997, n. 238, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, trovando fondamento nel principio di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2 e 38 Cost., è finalizzato ad apprestare una tutela più adeguata ai soggetti maggiormente colpiti da menomazioni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie o di trasfusione di emoderivati, ragguagliando il trattamento complessivo al danno derivante dalle malattie multiple, come tale maggiore rispetto a quello subito dal soggetto colpito da una singola menomazione irreversibile. (Rigetta, App. Ancona, 29/12/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 16/05/2014, n. 10876 (rv. 630921)

L’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, ai sensi della legge n. 210 del 1992, ha natura non gia risarcitoria, bensi assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost. Tale indennizzo, altresi, e riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarieta sociale, tanto cio e vero che esso e alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria finalizzata ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni patiti a seguito del contagio, laddove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
(Trib. Roma Sez. II, 03/09/2010)

Pur rilevato che nell’ipotesi in cui si profili una responsabilita aquiliana della P.A., la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 118 del 1996) ha riconosciuto la risarcibilita del danno per l’intero in tutte le sue componenti; pur rilevato altresi che l’indennizzo – a differenza del risarcimento che ha la funzione di reintegrazione per equivalente – ha finalita di assistenza e solidarieta sociale nei confronti di coloro che subiscano danni in conseguenza di un’attivita non illecita della P.A., sussiste tuttavia – ad opinione del rimettente – la necessita che l’indennizzo previsto dalla citata legge costituisca “serio ristoro”. Pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla stes- sa Corte Costituzionale nella sent. 22 giugno 1990, n. 307, l’indennizzo dovrebbe essere liquidato tenendo conto di tutte le componenti del danno stesso, ivi compreso quindi anche il danno dalla salute.
(Trib. Firenze, 7/7/1999, in Foro toscano, 2000, 267, nota di Cariti)

Telefono(+39) 077 341 80 25​
IndirizzoViale XVIII Dicembre 57, Latina
Emailavvocati@dannidasangue.it

Studio legale Mattarelli-Mezzini

 Telefono
(+39) 077 341 80 25
 Indirizzo
Viale XVIII Dicembre 57, Latina
 Email
avvocati@dannidasangue.it

This Pop-up Is Included in the Theme !
Best Choice for Creatives
Purchase Now