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Nesso causale – Prova

Giurisprudenza massimata – Sangue infetto

Nesso causale – Prova

Nella responsabilità per omesso controllo, l’onere della prova della provenienza del sangue infetto e della tracciabilità ricade non solo sul paziente, ma anche sul Ministero in ragione della documentazione presente presso la struttura sanitaria, ciò in forza del principio della vicinanza della prova. In mancanza di tale prova sussiste la responsabilità del Ministero. Quanto al nesso causale, esso è regolato, anche in materia civile, dall’applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile: tale applicazione va adeguata alla peculiarità delle singole fattispecie normative della responsabilità civile. In particolare, muta la regola probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del “più probabile che non”. Trib. Salerno Sez. I, 01/07/2014

Fermo restando che la responsabilità ascrivibile al Ministero della Salute per il danno da trasfusione eÌ€ la responsabilità extracontrattuale di cui all’art 2043 c.c. (e non già  la responsabilità ex art 2050 c.c., come autorevolmente argomentato da Cass 576/2008) ai fini dell’affermazione della responsabilità del Ministero eÌ€ richiesta la sussistenza di una condotta colposa (e quindi l’individuazione di una condotta posta in essere in violazione di norme) e il nesso causale fra detta condotta e l’evento, che nella condotta omissiva implica l’accertamento del fatto che l’evento non si sarebbe verificato se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli. Trib. Milano Sez. X, 12/09/2013.

Il Ministero della salute eÌ€ tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 del codice civile, per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi. Gli obblighi del Ministero di prevenzione, Malattie infettive e sociali programmazione, vigilanza e controllo nella preparazione ed utilizzazione di emoderivati derivano da una pluralità di fonti normative, perciò, in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire (non potendo rescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta), il nesso di causalità rimane presuntivamente provato. Trib. Milano Sez. X, 07/11/2012.

perchè possa configurarsi il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento eÌ€ necessaria la verifica che la condotta umana sia stata condizione necessaria dell’evento, ossia se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe egual- mente verificato. (Trib. Rimini, 22/7/2006, in Corriere del merito, 2006, 11, 1285, Russo).

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