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L’onere della prova del nesso causale

L’onere della prova del nesso causale

L’onere della prova (e la sua ripartizione), in ambito di danni da infezione post-trasfusionale, passa attraverso le diversità della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e dei soggetti invocati in giudizio.
Comune denominatore di entrambe le ipotesi è l’onere probatorio sulla sussistenza del nesso causale che è a carico del danneggiato.

In ambiente contrattuale il processo probatorio attiene ai diversi momenti che si susseguono e tiene conto delle condizioni del danneggiato:

a) prima del contratto (o meglio contatto) con la struttura sanitaria;

b) durante il rapporto con la struttura;

c) dopo le prestazioni sanitarie della struttura;

d) al momento del verificarsi del danno patito;

e) e della riconducibilità del danno (quale conseguenza peggiorativa dell’integrità psico-fisica) all’omissione del soggetto convenuto di quella condotta preventiva (in virtù del contatto-contratto) idonea ad evitare il pregiudizio.

Sul punto, la giurisprudenza, precedente alle SS.UU. del 2008, ripartiva l’onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (per inadempimento) ponendo “”¦a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie), nonchè del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”¦” (Cass. civ., Sez. III, 24/05/2006, n. 12362. Cfr. anche Cass. n. 9085/2006).

Pertanto, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c., il paziente danneggiato ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’adempimento, non la colpa nè, tanto meno, la gravità di essa, dovendo invece il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all’art. 2236 c.c.) essere allegata e provata dal medico o dalla struttura sanitaria. Anche nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro per gli infortuni del lavoratore: “”¦il carattere contrattuale dell’illecito e l’operatività della presunzione di colpa stabilita dall’art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità dell’imprenditore ex art 2087 c.c., in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi casualmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell’imprenditore l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la previa dimostrazione, da parte dell’attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, venendo altrimenti a configurarsi un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che la norma invero non prevede. Ne consegue che il lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, ha l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, e il nesso di causalità tra l’uno e l’altro. E solo quando tali circostanze egli abbia provato incombe al datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, rimanendo altrimenti quest’ultimo esonerato dall’onere di fornire la prova liberatoria a suo carico”¦” (Cass. civ., Sez. III, 20/02/2006, n. 3650)

Diversamente, in ambiente extracontrattuale i passaggi sono:

a) prova delle condizioni del danneggiato quale soggetto necessitato di emotrasfusioni (evento traumatico e patologia ematica);

b) prova dell’infezione;

c) riconducibilità del danno all’omissione del soggetto convenuto di quella condotta precauzionale richiesta dalle norme al tempo del contagio ed idonea ad evitare il danno.

Peraltro, “”¦anche nel settore della responsabilità extracontrattuale aggravata (o oggettiva) l’onere della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto grava sul danneggiato e consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità“¦” (Cass. civ., 17/02/2006, n. 3561).
Tale ultima osservazione era utile alle SS.UU. del 2008 in quanto al suo esame vi era tra l’altro anche l’aspetto della natura della responsabilità del Ministero della salute, chiamato in talune pronunce di merito a rispondere di esercizio di attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. in ambito di contagio da trasfusioni, con le conseguenti ripercussioni sulla presunzione di nesso causale sottratto dall’onere della prova del danneggiato. Avv. Rosita Mezzini

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