Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Patologie – Tabelle indennizzo
• Il giudice del lavoro di Ferrara ha riconosciuto ai genitori di un giovane, deceduto a causa di un linfoma c.d. non Hodgkin, l’indennizzo una tantum previsto dall’ art. 2, comma 3, L. n. 210 del 1992, sul presupposto che le somministrazioni vaccinali effettuate su di lui durante il periodo di leva obbligatorio avessero avuto un ruolo concausale nel determinismo eziopatogenico della malattia tumorale. La pronuncia si segnala in quanto fa il punto circa la questione del nesso di causalità nel sottosistema civilistico, la cui valutazione e, in casi analoghi a quello della fattispecie in esame, demandata alla regola del più probabile che non. Ribadita, infine, la titolarità passiva del Ministero della Salute, e non delle Regioni, in tema di indennizzo ai sensi della normativa in argomento.
Trib. Ferrara Sez. lavoro, 24/01/2014 in Quotidiano Giuridico, 2014 nota di RUSSO
• In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, l’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Ne consegue che, ove il soggetto, affetto da contagio HCV e dunque portatore di lesioni permanenti dell’integrità psicofisica, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, senza incidenza sulla capacita di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo in quanto l’infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A.
(Cassa con rinvio, App. Firenze, 27/02/2009). Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/2012, n. 1635.
• In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, l’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria.
(Principio enunciato ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. Civ.). Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 08/11/2010, n. 22706 in Ragiusan, 2011, 323-324, 228
• Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo previsto in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, occorre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Cass. civ. Sez. Unite, 01/04/2010, n. 8064 in Foro It., 2010, 9, 1, 2416
• La legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tab. B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà ( art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale ( art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria.
Cass. civ. Sez. Unite, 01/04/2010, n. 8065 in Ragiusan, 2010, 313-314, 157