Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Pericolosità delle trasfusioni – Prudenza
In tema di responsabilità civile, pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il Ministero della salute, con la conseguenza che la responsabilità di quest’ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza da parte dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. e non in quella di cui all’art. 2050 c.c.. Trib. Messina Sez. I, 28/01/2015
A carico del Ministero della Salute, convenuto in giudizio al fine di ottenerne la condanna alla corresponsione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, per contagio del paziente ai virus HCV e HIV in seguito a trasfusioni di sangue infetto, deve ritenersi astrattamente ipotizzabile una responsabilità extracontrattuale con riferimento ad un suo comportamento omissivo per colposa inosservanza dei suoi doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria, ed in particolare nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati. L’omessa vigilanza, in particolare, puo derivare non solo dall’inadempimento delle disposizioni di legge dettate in materia, ma anche dall’inadempimento di regole di carattere prudenziale, in particolare l’omesso controllo nei donatori di sangue di eventuali alterazioni delle transaminasi può integrare la colpa con riguardo al contagio da virus HCV. Trib. Bologna Sez. III, 09/11/2012.
Data la pericolosità insita nella trasfusione del sangue, è obbligo assumere la relativa decisione con prudenza, in base ad una scelta dettata dalla necessità per le condizioni del paziente e non dalla mera opportunità discrezionale. Cass. civ. Sez. III, 20/04/2010, n. 9315 in Ragiusan, 2010, 317-318, 166.
In epoca antecedente l’entrata in vigore dell’art. 5, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 531 del 1987 – che ha stabilito l’obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni, al fine di accertare l’assenza del virus HIV – l’attività di trasfusione era già connotata da obiettiva pericolosità ; ne consegue che incorre in responsabilità contrattuale, imputabile anche alla struttura sanitaria, il medico che – in mancanza di una situazione di reale emergenza e senza informare adeguatamente il paziente del rischio obiettivo che tale pratica terapeutica presentava – abbia eseguito una trasfusione di sangue, non testato almeno per il virus dell’epatite B, a causa della quale il paziente abbia contratto il virus dell’AIDS e sia, di conseguenza, deceduto. (Principio affermato in relazione ad una trasfusione eseguita nel 1984, che il giudice di merito aveva accertato non essere necessaria, rispetto alla quale il paziente non avrebbe prestato il proprio consenso ove correttamente informato). (Rigetta, App. Brescia, 05/04/2005). Cass. civ. Sez. III, 20/04/2010, n. 9315 in Ragiusan, 2010, 317-318, 166.