Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Prescrizione
Il termine triennale di decadenza, introdotto dall’art. 1, 9° comma, L. 25 luglio 1997 n. 238, in relazione alle domande di indennizzo per danni da epatiti post-trasfusionali, qualora il danno sia conseguenza di un evento verificatosi prima dell’entrata in vigore della norma, è applicabile soltanto alle ipotesi in cui la conoscenza da parte del danneggiato sia successiva alla data di entrata in vigore, mentre tutte le ipotesi in cui detta conoscenza sia intervenuta precedentemente rimangono assoggettate unicamente alla prescrizione decennale. Cass. civ. Sez. lavoro, 12/05/2014, n. 10215 in Foro It., 2015, 7-8, 1, 2512
In relazione alle domande di indennizzo per danni post-trasfusionali, si applica il termine triennale di decadenza introdotto dall’art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, se la conoscenza del danno è sorta successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, mentre, ove tale conoscenza sia anteriore, il diritto è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale ancorché questo non sia ancora interamente decorso alla data di entrata in vigore della legge, senza che assuma rilievo che l’eventuale periodo residuo abbia una durata maggiore o minore rispetto al nuovo termine decadenziale. (Cassa e decide nel merito, App. Genova, 13/03/2008). Cass. civ. Sez. lavoro, 12/05/2014, n. 10215 (rv. 630791)
In materia di prescrizione e decadenza, l’entrata in vigore di una nuova normativa, che introduce un termine che prima non era previsto, ha efficacia generale, anche per chi già si trovava nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l’unica differenza – sulla base del disposto dell’art. 252 disp. att. cod. civ., espressione di un principio generale dell’ordinamento – consistente nella decorrenza del termine dall’entrata in vigore della legge che lo ha introdotto. Ne consegue che, nel caso in cui si susseguano diversi decreti legge, che abbiano previsto un termine di decadenza, definitivamente introdotto dalla legge di conversione, tra gli effetti “fatti salvi” da una legge di conversione di un distinto decreto legge, non rientra il decorso di un termine di decadenza non ancora maturato e quindi, la decadenza decorre soltanto dall’entrata in vigore della legge di conversione. (Nella specie la S.C. ha confermato sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile il termine triennale di decadenza, introdotto dall’art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238 – di modifica sul punto dell’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 – anche alle epatiti manifestatesi prima del 1997 e per le quali la domanda di indennizzo era stata presentata dopo l’entrata in vigore della legge n. 238 del 1997, precisando che il termine decorreva dall’entrata in vigore di tale ultima legge). (Rigetta, App. Genova, 20/07/2009) Cass. civ. Sez. lavoro, 20/02/2014, n. 4051 (rv. 629787)
Il termine di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post- trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, la domanda e proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno. (Cass. 23 aprile
2003 n. 6500, e in precedenza v. Cass. 27 aprile 2001 n. 6130). Cass. Lav. 22 marzo 2010, n. 6923.
Il termine di decadenza previsto dall’art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende ana- logicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda e proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno.
(Trib. Milano, 24/12/2008, Massima redazionale, 2009).