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Privacy – Trattamento dati personali

Giurisprudenza massimata – Sangue infetto

Privacy – Trattamento dati personali

In tema di protezione dei dati personali, costituisce illecito trattamento di dati sensibili l’avvenuta comunicazione, benché effettuata in maniera riservata, da un soggetto pubblico ad un altro, della copia integrale del verbale relativo all’accertamento sanitario eseguito dalla Commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta della parte interessata volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla necessaria valutazione medico legale circa l’idoneità all’impiego, altri suoi dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obbiettivi ed agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonchè ad informazioni anamnestiche, tra cui quelle relative all’infezione da HIV dalla stessa precedentemente contratta, debbono considerarsi irrilevanti ai fini del buon esito del procedimento e, pertanto, da omettere. (Cassa e decide nel merito, Trib. Grosseto, 11/11/2010). Cass. civ. Sez. I, 29/05/2015, n. 11223 (rv. 635584)

La comunicazione di informazioni sulla salute del dipendente configura un illecito trattamento di dati quando è possibile una comunicazione parziale che contenga il dato pertinente allo scopo da perseguire, mentre va omessa la visibilità di dati sanitari ultronei con particolare riferimento alla patologia da HIV. Cass. civ. Sez. I, 29/05/2015, n. 11223 in Quotidiano Giuridico, 2015 nota di STANCHI, PEDRONI

Sussiste il diritto al risarcimento del danno subito per la violazione del diritto di riservatezza, per la diffusione del dato relativo al diritto all’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 spettante a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione permanente dell’integrità psicofisica o a chi risulti contagiato da infezioni H.i.v., a seguito di somministrazione di sangue e derivati: tali dati, infatti, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 196 del 2003, avrebbero dovuto essere diffusi e conservati utilizzando cifrature e numeri di codice non identificabili. Cass. civ. Sez. I, 19/05/2014, n. 10947 in Ragiusan, 2014, 361/362, 173

La regione che, per erogare l’indennizzo in favore di un soggetto che abbia riportato menomazioni a seguito di vaccinazioni, trasfusioni di sangue o somministrazioni di emoderivati, accrediti le relative somme sul conto corrente bancario dell’interessato, richiamando la L. n. 210/92 nella relativa causale, e la banca che detenga tali dati sensibili sono tenute, rispettivamente, a diffondere e a conservare i dati stessi utilizzando cifrature o numeri di codice non identificabili. Cass. civ. Sez. I, 19/05/2014, n. 10947 in Foro It., 2015, 1, 1, 121

In materia di trattamento dei dati personali, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute ai sensi dell’art 4 del 30 giugno 2003, n. 196, la cui tutela è posta a protezione dei diritti fondamentali alla salute e alla riservatezza, possono essere diffusi e conservati solo mediante l’uso di cifrature o numeri di codici non identificabili. Tale accorgimento costituisce la misura minima idonea ad impedire il danno e, qualora non sia attuato, obbliga chi compie l’attività di trattamento di tali dati, da considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., al relativo risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’illegittimità del comportamento tenuto dalla regione e dalla banca, che avevano entrambe contribuito alla diffusione di un dato sensibile del ricorrente, costituito dal riferimento alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che riconosce un indennizzo a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione permanente all’integrità psicofisica o a chi risulti contagiato da infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue o derivati: la prima trasmettendolo e la seconda riportandolo nell’estratto conto quale causale del bonifico disposto in suo favore). (Cassa con rinvio, Trib. Napoli, 07/04/2011). Cass. civ. Sez. I, 19/05/2014, n. 10947 (rv. 631481)

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