Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Privacy
In materia di trattamento dei dati personali, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute ai sensi dell’art 4 del 30 giugno 2003, n. 196, la cui tutela e posta a protezione dei diritti fondamentali alla salute e alla riservatezza, possono essere diffusi e conservati solo mediante l’uso di cifrature o numeri di codici non identificabili. Tale accorgimento costituisce la misura minima idonea ad impedire il danno e, qualora non sia attuato, obbliga chi compie l’attività di trattamento di tali dati, da considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., al relativo risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’illegittimità del comportamento tenuto dalla regione e dalla banca, che avevano entrambe contribuito alla diffusione di un dato sensibile del ricorrente, costituito dal riferimento alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che riconosce un indennizzo a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione permanente all’integrità psicofisica o a chi risulti contagiato da infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue o derivati: la prima trasmettendolo e la seconda riportandolo nell’estratto conto quale causale del bonifico disposto in suo favore).
(Cassa con rinvio, Trib. Napoli, 07/04/2011). Cass. civ. Sez. I, 19/05/2014, n. 10947