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Procedimento: ASL e C.M.O.

Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92

 

Procedimento: ASL e C.M.O.

In tema di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il ministro della salute, investito del ricorso gerarchico avverso il giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere, oltre a disporre accertamenti utili ai fini della decisione, può sindacare la discrezionalità tecnica dalle stesse esercitata e, ove dissenta dalla commissione che ha emanato l’atto impugnato, può rinviare a quest’ultima l’affare. Cons. Stato Sez. II Parere, 17/12/2014, n. 2383/14 in Foro It., 2015, 2, 3, 81

La fase procedimentale che si svolge presso la USL per conseguire la concessione dell’equo indennizzo conclude un vero e proprio sub-procedimento che assume una sua indubbia autonomia, e la C.M.O. costituisce organo consultivo che si pone, per la questione in esame, in rapporto funzionale con l’amministrazione della USL. In effetti, l’art. 3, comma 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210 pone a carico della USL, la raccolta di tutti gli atti rilevanti ai fini istruttori, ivi compresa l’acquisizione del giudizio della C.M.O. Il suo ruolo, quindi, non può ritenersi limitato alla semplice trasmissione di documenti, ma implica anche la possibilità di mettere in mora la citata commissione medica, essendo chiaramente investita del potere di concludere la fase istruttoria.
(Trib. Pescara, 26/1/2001, in P.Q.M., 2001, f. 1, 83).

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