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Processo – Giudice

Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92

 

Processo – Giudice

• Nel rito del lavoro il principio dispositivo e contemperato – atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., intesi alla luce del principio del giusto processo e dell’art. 6 della CEDU – con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura. Ne consegue che, ove si controverta della tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (oggetto di reiterati interventi della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 307 del 1990 e fino alla sentenza n. 107 del 2012), deve essere attribuita adeguata rilevanza, in funzione dell’utilizzazione dei suddetti poteri officiosi, al diritto posto a base della domanda del ricorrente. (Cassa con rinvio, App. Messina, 06/11/2008). Cass. civ. Sez. lavoro, 01/08/2013, n. 18410

• Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato del rapporto di cui esso e oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo.
Trib. Taranto Sez. lavoro, 25/01/2012

• Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell’altro, l’appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell’impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell’attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l’unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate – pur nell’unita del “petitum” – dalla diversità dei soggetti convenuti (“personae”) e, in parte, dei fatti e degli argomenti di sostegno (“causae petendi”); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l’attore-appellato ha l’onere di riproporre la domanda gia formulata in primo grado, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.. (Nella specie, concernente domanda per l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Marche, il giudice di primo grado aveva condannato la Regione e dichiarato privo di legittimazione passiva il Ministero, nei cui confronti l’attore non aveva proposto gravame; la S.C., affermato il principio, ha ritenuto che si fosse formato il giudicato sul rigetto della domanda nei confronti del Ministero e, pertanto, ha cassato senza rinvio la decisione impugnata).
(Cassa senza rinvio, App. Ancona, 31/10/2006). Cass. civ. Sez. lavoro, 23/12/2011, n. 28711

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