Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Prova ““ Presunzioni
In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio dell’epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell’anno 1974). (Rigetta, App. Venezia, 16/11/2012). Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 04/02/2016, n. 2232 (rv. 638719)
In ordine alle patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV (aids) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l’unicità dell’evento lesivo consistente nella lesione dell’integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del Ministero della Salute per il contagio verificatosi negli anni tra il 1979 ed il 1989, stante l’avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. Siffatta presunzione può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso Ministero la prova dell’adozione di condotte e misure necessarie per evitare la contagiosità , a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica. Cass. civ. Sez. III, 16/10/2015, n. 20934
In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l’unicità dell’evento lesivo consistente nella lesione dell’integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del Ministero della salute per il contagio verificatosi negli anni tra il 1979 e il 1989, stante l’avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. Presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso Ministero la prova dell’adozione di condotte e misure necessarie per evitare la contagiosità , a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica. Trib. Firenze Sez. II, 09/03/2015
In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l’unicità dell’evento lesivo consistente nella lesione dell’integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del Ministero della salute per il contagio verificatosi negli anni tra il 1979 e il 1989, stante l’avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso Ministero la prova dell’adozione di condotte e misure necessarie per evitare la contagiosità , a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica. (Cassa con rinvio, App. Roma, 10/04/2007). Cass. civ. Sez. III, 14/03/2014, n. 5954 (rv. 630602)
Il nesso causale fra l’omissione, da parte del Ministero della salute, dell’attività di controllo e vigilanza in ordine alla pratica terapeutica dell’uso degli emoderivati e il contagio dovuto alla trasfusione di sangue infetto rimane presuntivamente provato in caso di concretizzazione del rischio che la regola di condotta violata tende a prevenire, vale a dire quello di impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. In particolare, il suddetto collegamento eziologico sussiste a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B, anche per il contagio dovuto a virus isolati in epoca successiva, dal momento che l’infezione derivante da ciascun agente patogeno non si risolve in un evento autonomo e diverso dagli altri, ma solamente in forme di manifestazione dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto. Cass. civ. Sez. III, 23/01/2014, n. 1355 in Nuova Giur. Civ., 2014, 7-8, 1, 659 nota di AIELLO
La responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti al paziente, per aver egli contratto una infezione da HCV in seguito a trasfusione di sangue, va inquadrata nell’ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. da omessa vigilanza. Ai fini probatori, vertendosi, dunque, in materia di responsabilità extracontrattuale, non puo ritenersi sussistente alcun inversione dell’onere della prova ex art. 1218 c.c. a favore dell’attore danneggiato con riguardo alla colpa. Trib. Bologna Sez. III, 14/06/2011.
Ove i danni subiti da un paziente contagiato da HCV siano addebitati, a titolo di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, alla struttura sanitaria presso cui era stata praticata la trasfusione con sangue infetto, il soggetto leso eÌ€ tenuto a fornire la dimostrazione del nesso causale tra la specifica trasfusione e il contagio, che può essere fondata su meccanismi presuntivi, qualora la struttura sanitaria non abbia prodotto la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente. (Cass. civ., sez. un., 11/1/2008, n. 582, in Foro It., 2008, 2, 1, 453).